Rigetto per la detenzione di droga finalizzata allo spaccio (Cass. pen. Sez. VI n. 34304 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la destinazione allo spaccio si desume da un giudizio complessivo sugli elementi indiziari, nel quale il dato quantitativo della sostanza e il numero di dosi medie ricavabili assumono rilievo decisivo, prevalendo sul peso della droga. Non è manifestamente illogica la conclusione del giudice di merito secondo cui la sostanza, se destinata al consumo personale, non sarebbe stata portata indosso in tali quantitativi. Quanto all’uso dichiarato di cannabis terapeutica, essa costituisce sostanza diversa dalla marijuana detenuta, per principi attivi, percentuale di THC e modalità d’uso. Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva è assistito da ampia discrezionalità del giudice del merito ed è incensurabile in Cassazione quando dà conto delle ragioni della maggiore pericolosità dell’imputato.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 25 settembre 2024, aveva confermato la condanna del ricorrente alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il fatto risale al 3 novembre 2021, quando l’imputato, controllato in strada, venne trovato in possesso di due confezioni di stupefacente: un involucro di hashish e una confezione di marijuana, da cui erano ricavabili rispettivamente centosettantacinque e sei dosi medie.

Nella camera da letto dell’imputato erano stati sequestrati un bilancino di precisione, un grinder e un rotolo di carta di alluminio. Fin dal primo grado erano state applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva semplice. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo l’erronea valutazione della destinazione a terzi dello stupefacente e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, la Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate, alla stregua delle argomentazioni logiche della sentenza impugnata. Il ricorrente aveva giustificato la detenzione richiamando l’uso personale di cannabis terapeutica, ma la Corte ha osservato che tale sostanza è cosa diversa dalla marijuana detenuta, per principi attivi, percentuale di THC e modalità di uso.

Quanto agli strumenti rinvenuti, il difensore ne aveva valorizzato il carattere di uso comune, trascurando che era stato sequestrato anche un grinder, utilizzabile per trinciare vegetali e marijuana. Il dato decisivo, però, è di natura quantitativa: le argomentazioni difensive non si confrontano con il numero di dosi ricavabili dall’hashish, correlato alla sostanza psicoattiva e non al peso.

La Corte ha così confermato la conclusione della sentenza di appello: la droga, se destinata al consumo personale, non sarebbe stata portata indosso in tali quantitativi. La destinazione alla cessione a terzi risulta dunque fondata su un complesso indiziario coerente.

Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che il bilanciamento tra circostanze opposte rientra nel potere ampiamente discrezionale del giudice del merito. Il giudizio di equivalenza è incensurabile quando il giudice abbia esaminato le deduzioni difensive e le abbia ritenute recessive, dando conto delle ragioni della maggiore pericolosità e valorizzando la ricaduta nella commissione di fatti illeciti. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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