Prescrizione e sospensione ex legge Orlando per i reati commessi nel 2017 (Cass. pen. Sez. VI n. 34302 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, e cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 prima e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 poi; per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina posta dalla legge n. 134 del 2021. Le Sezioni Unite non hanno introdotto alcun regime transitorio in malam partem, poiché per ciascun intervento normativo è stabilito il relativo ambito temporale di applicazione. Ai fini del computo del termine prescrizionale rileva esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della motivazione. La pronuncia di estinzione del reato per prescrizione preclude l’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 26.03.2024, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato l’imputato colpevole di guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere, tutti commessi il 01.10.2017, condannandolo alla pena di giustizia.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra gli altri motivi, la mancata declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A e C, maturata — a suo dire — dopo la lettura del dispositivo in appello ma prima del deposito della motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio per i reati estinti e l’inammissibilità del ricorso nel resto.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione affronta anzitutto il terzo motivo, relativo al computo del termine prescrizionale. Il Collegio ribadisce il principio per cui deve essere considerato esclusivamente il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non il successivo deposito della motivazione, che contiene soltanto l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto (Sez. VII n. 38143 del 13.02.2014).

Quanto alla disciplina applicabile ratione temporis, la Corte richiama il dictum delle Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024 (c.d. Polichetti), secondo cui la sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge Orlando, opera per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, senza che le successive novelle del 2019 e del 2021 abbiano inciso retroattivamente su tale ambito temporale.

Il ricorrente contestava tale arresto, richiamando l’ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale, assumendo la creazione di un regime transitorio in malam partem. La Sesta Sezione respinge l’assunto: l’ordinanza di rimessione ripropone gli argomenti dell’orientamento minoritario, non considerando che, secondo la Corte costituzionale n. 230 del 2012, anche in presenza di un orientamento divenuto diritto vivente il giudice rimettente ha soltanto la facoltà, e non l’obbligo, di uniformarvisi. Le Sezioni Unite avevano peraltro escluso l’esistenza di un diritto vivente sulla questione e il principio espresso vincola la sezione semplice ai sensi dell’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., salvo nuova rimessione.

Nel merito, la Corte esclude ogni profilo di illegittimità costituzionale: per ciascun intervento normativo è stabilito il relativo ambito temporale di applicazione, sicché non si configura alcuna successione di leggi nel tempo penalmente rilevante. Applicando tali coordinate, ai reati di cui ai capi A e C il termine massimo di prescrizione di cinque anni, scadente il 01.10.2022, viene incrementato dai periodi di sospensione maturati nel giudizio di merito e di legittimità e dal periodo di un anno e sei mesi per la legge Orlando, con espirazione del termine al 12.11.2024; il delitto di cui al capo B non risulta invece prescritto.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A e C per intervenuta prescrizione, con eliminazione delle relative pene e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, spettando al prefetto la relativa competenza (Sez. IV n. 43003 del 17.09.2015), e la rideterminazione della pena per il residuo reato di cui al capo B in mesi quattro di reclusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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