Termine unico per il riesame del sequestro decorre dalla conoscenza dell’interessato (Cass. pen. Sez. VI n. 34309 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo è unico per l’indagato e per il difensore e decorre dalla data di esecuzione del sequestro ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza, non dal momento in cui l’avviso di deposito è notificato al difensore. L’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. individua un unico termine iniziale, esaustivo e insuscettibile di diversificazione per ciascuno dei soggetti legittimati a impugnare. La mancata previsione di una decorrenza differenziata non integra lesione del principio di uguaglianza né del diritto di difesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore la modulazione dei termini di impugnazione in ragione della tipologia di cautela. La questione di legittimità costituzionale prospettata è, pertanto, manifestamente infondata.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta nell’interesse dell’indagato avverso un’ordinanza di convalida di sequestro preventivo, ravvisando la tardività della richiesta, avanzata oltre il termine di dieci giorni dal momento in cui l’interessato aveva avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
Il ricorrente ha censurato la decisione davanti alla Corte di cassazione, deducendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 324 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al difensore di proporre riesame entro un termine decorrente dal momento in cui egli stesso è stato informato del sequestro, anziché da quello della conoscenza in capo all’interessato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che la disciplina dei termini per il riesame in materia cautelare reale è già stata oggetto di una risalente pronuncia delle Sezioni Unite n. 27777 dell’11.7.2006, secondo cui il difensore è legittimato a impugnare, ma non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Il termine, unico per difensore e indagato, decorre quindi dall’esecuzione del sequestro o dalla sua effettiva conoscenza, non dal dato formale della notificazione.
Il Collegio sottolinea che l’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. regola autonomamente e compiutamente la decorrenza, individuando un solo termine iniziale. Tale assetto impedisce all’interprete di differenziare i termini per ciascun soggetto legittimato, poiché la norma appare sul punto esaustiva.
Quanto al profilo costituzionale, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite, che hanno escluso sia la lesione del principio di uguaglianza sia la violazione dell’effettività del diritto di difesa. Spetta alla discrezionalità del legislatore individuare sistemi di impugnazione differenziati per tipologia di provvedimento: nel sequestro preventivo è la natura reale della cautela a giustificare la contrazione dei termini e l’individuazione di un termine unitario.
Il ricorrente aveva invocato, quale tertium comparationis, la soluzione adottata dalla Corte costituzionale n. 120 del 2002 in tema di giudizio abbreviato dopo decreto di giudizio immediato, dove il termine decorre dall’ultima notifica ricevuta dall’imputato o dal difensore. La Corte reputa la fattispecie non omogenea: la fase cautelare impone la concentrazione dei termini, mentre in sede di scelta del rito è riconoscibile un adeguato spatium deliberandi, e l’art. 456 cod. proc. pen. prevede espressamente la notificazione del decreto al difensore.
Si tratta, conclude il Collegio, di una consapevole scelta legislativa volta alla celerità del sub-procedimento cautelare, insuscettibile di sindacato costituzionale ove non determini un’insanabile lesione del diritto di difesa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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