Induzione indebita: pressione psicologica e stato di soggezione del privato (Cass. pen. Sez. VI n. 34512 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità si distingue dalla corruzione perché non presuppone un accordo liberamente e consapevolmente concluso tra parti su un piano di parità sinallagmatica, ma uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall’abuso del funzionario pubblico. Il quid pluris che connota l’induzione indebita e la differenzia dall’istigazione alla corruzione non consiste in una minaccia diretta o indiretta, che integrerebbe la più grave concussione, bensì in una pressione psicologica idonea a determinare uno stato di soggezione, in rapporto di causa ed effetto con la condotta induttiva. Il giudice di legittimità non sindaca nel merito le valutazioni del Tribunale del riesame quando siano logiche e non contraddittorie.
Il Fatto
Il responsabile del Settore Urbanistica di un Comune, nell’ambito dell’iter amministrativo per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno, ha chiesto a un dipendente di una società privata una somma di denaro, prospettando che solo in tal modo la pratica sarebbe stata evasa in tempi rapidi, potendo egli gestire l’arretrato del proprio ufficio e l’ordine di trattazione degli affari.
Il Giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 56 e 319-quater, comma primo, cod. pen.; il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento in sede di riesame. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la qualificazione della condotta come mero tentativo di corruzione e l’insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Con il primo motivo il ricorrente aveva sostenuto che la condotta integrerebbe gli estremi del tentativo di corruzione, non consentendo l’applicazione della misura, trattandosi di un semplice scambio di favori. La Suprema Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12228 del 2013: la corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso tra due parti su un piano di parità sinallagmatica, mentre l’induzione indebita presuppone uno stato di soggezione del privato.
Il Collegio precisa che il quid pluris dell’induzione indebita rispetto all’istigazione alla corruzione non risiede in una minaccia, che integrerebbe la concussione, ma in una pressione psicologica idonea a determinare uno stato di soggezione, in rapporto di causa ed effetto con la condotta induttiva. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale, che ha evidenziato l’abuso della qualità e dei poteri connessi al ruolo e la rappresentazione all’interlocutore delle conseguenze negative in cui sarebbe incorsa la società in caso di mancata priorità nella trattazione delle pratiche.
La Corte rileva che nessun rapporto paritetico esisteva tra i due soggetti e che non vi era stato alcun accenno che lasciasse intravedere un incontro libero e consapevole delle volontà. Il ricorrente, nella sostanza, si è limitato a contestare il ragionamento del Tribunale senza evidenziare profili di effettiva illogicità: il motivo è pertanto privo di specificità.
Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha posto in luce la forte intensità del dolo, l’invito dell’indagato a recarsi in un luogo distante dal posto di lavoro per la consegna del denaro, indice di una tecnica già sperimentata, e il ritrovamento nella sua abitazione di una somma in contanti identica a quella richiesta. Il Collegio ha ritenuto concretamente ipotizzabile la reiterazione di delitti della stessa specie, pur in presenza di sospensione dal lavoro.
Fondamentale il richiamo a Sez. VI n. 24964 del 2025: in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nei confronti del soggetto sospeso dal servizio, purché sia fornita adeguata motivazione sulla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alla probabile rinnovazione di analoghe condotte nella mutata veste di concorrente in reato proprio. Il rigetto comporta la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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