Revoca del mandato al difensore di fiducia e appello dell’imputato assente (Cass. pen. Sez. VI n. 34513 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello proposto nell’interesse dell’imputato giudicato in assenza, lo specifico mandato ad impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. non esige formule sacramentali. La riferibilità del mandato alla sentenza da appellare va ricavata dal portato complessivo dell’atto, valutato senza incertezze di sorta. A tal fine rilevano il puntuale riferimento al procedimento, la data del conferimento successiva alla sentenza e la presenza di un incarico fiduciario già conferito al medesimo difensore per il pregresso grado di giudizio. Il giudice dell’impugnazione non può dichiarare inammissibile l’appello ove l’ordinanza non evidenzi elementi fattuali idonei a giustificare un diverso senso logico del nuovo mandato.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara condanna l’imputato, giudicato in assenza, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore di fiducia, già incaricato per il primo grado, propone appello in forza di un nuovo mandato conferito dopo la sentenza, con elezione di domicilio presso il proprio studio.

La Corte d’appello di L’Aquila dichiara inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., ritenendo assente lo specifico mandato ad impugnare dell’imputato. La difesa ricorre per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione della norma.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e muove da una premessa temporale: l’appello è stato depositato dopo le innovazioni del d.lgs. n. 150/2022, ma prima dell’entrata in vigore delle modifiche della legge 9 agosto 2024, n. 114. Trova quindi applicazione il testo originario dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., secondo la lettura delle Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025.

Nella versione applicabile la disposizione non distingueva tra difensore d’ufficio e di fiducia. Il correttivo del 2024 impone oggi lo specifico mandato ad impugnare, con dichiarazione o elezione di domicilio, solo per il gravame del difensore d’ufficio.

La norma si fonda sull’assenza dell’imputato appellante in primo grado e persegue una duplice finalità: garantire la effettiva conoscenza della sentenza da parte dell’imputato e assicurare un razionale impiego delle risorse giudiziarie. Si tratta di verificare che l’impugnazione sia frutto di una scelta ponderata e rinnovata.

Quanto al requisito dello specifico mandato, la giurisprudenza precedente al citato intervento delle Sezioni Unite aveva chiarito che il mandato, per necessità successivo alla sentenza, non richiede formule sacramentali: dal tenore dell’atto si deve ricavare la certezza della conoscenza della sentenza e la volontà di impugnare (Sez. III nn. 33122 e 20365 del 2024).

Nel caso concreto il mandato non conteneva immediati e specifici riferimenti alla sentenza da appellare. Tuttavia, letti nel loro portato complessivo, diversi elementi ne imponevano la chiara riferibilità: il puntuale riferimento al procedimento, la pacifica data di conferimento successiva alla sentenza e, soprattutto, il pregresso incarico fiduciario al medesimo difensore per il grado precedente, con ribadita elezione di domicilio. L’ordinanza impugnata non aveva evidenziato elementi fattuali idonei a giustificare un diverso senso logico del nuovo mandato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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