Ordine europeo di indagine e chat criptate utilizzabili le prove acquisite all’estero (Cass. pen. Sez. VI n. 34511 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine europeo di indagine è atto di indagine preliminare e può essere emesso prima della formale iscrizione della persona nel registro degli indagati, non subordinando né la Direttiva 2014/41/UE né il d.lgs. n. 108 del 2017 l’emissione a tale iscrizione. Quando l’OEI ha ad oggetto il trasferimento di prove già raccolte dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione nell’ambito di un proprio autonomo procedimento, non si versa in ipotesi di nuova acquisizione, ma di trasmissione di materiale probatorio esistente, con applicazione dei principi del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca. L’autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento con cui lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove; il diritto di difesa è garantito dai rimedi esperibili nello Stato di esecuzione, con onere di allegazione e prova in capo alla parte che deduca la violazione dei diritti fondamentali. Il controllo di proporzionalità ex art. 7 del citato decreto opera nella procedura passiva, non in quella attiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere nei confronti dell’indagato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la inutilizzabilità delle comunicazioni criptate acquisite dalla Francia mediante ordine europeo di indagine, la violazione dei termini massimi delle indagini preliminari e la mancanza di gravità indiziaria sul ruolo apicale nel sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo fattuale decisivo: al momento dell’emissione degli OEI le chat in uso al ricorrente erano già nella disponibilità dell’autorità giudiziaria francese, che le aveva raccolte in un proprio autonomo procedimento. L’oggetto dell’ordine non era dunque la raccolta di nuove prove, ma il trasferimento di prove già acquisite.
Su questa base la Corte afferma che l’OEI è atto di indagine preliminare e può precedere l’iscrizione nel registro degli indagati, quando ciò sia necessario per acquisire elementi indispensabili alla prosecuzione delle indagini. Né la Direttiva 2014/41/UE né il d.lgs. n. 108 del 2017 subordinano l’emissione alla previa iscrizione, perché ciò stravolgerebbe la logica progressiva delle indagini. Sul punto richiama Sez. U n. 23755 del 29.02.2024, Gjuzi e Sez. U n. 23756 del 29.02.2024, Giorgi, oltre alle pronunce della Corte EDU del 24 settembre 2024, A.L. e E.J. contro Francia, che hanno escluso la necessità di iscrizione formale al momento dell’emissione.
Quanto al controllo di proporzionalità, la Corte ne verifica i presupposti nel caso concreto — gravità dei reati, indispensabilità delle prove, elementi concreti a sostegno — e li ritiene soddisfatti. Precisato che l’art. 7 del d.lgs. n. 108 del 2017 disciplina la procedura passiva, la Corte esclude che esso assuma rilievo nella procedura attiva attivata dal pubblico ministero italiano.
Sul secondo profilo, il diritto di difesa è garantito con l’applicazione delle regole interne sull’acquisizione di prove già raccolte in altro processo. La Corte richiama Sez. U Gjuzi e la CGUE, Grande Sezione, 30 aprile 2024, C-670/22, M.N.: l’autorità di emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento con cui lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove; resta l’onere di allegare e provare la violazione dei diritti fondamentali. Poiché i rimedi consentiti nello Stato di esecuzione non sono stati esperiti, nessuna lesione del diritto di difesa e dell’art. 6 CEDU è configurabile.
Il motivo sui termini delle indagini è manifestamente infondato e generico: l’ordinanza impugnata ha dato atto di successive iscrizioni per reato permanente, sostenute da nuovi elementi, e la difesa non ha assolto l’onere di indicare atti e ragioni del ritardo. Il motivo sulla gravità indiziaria è inammissibile per genericità: il Tribunale ha ricostruito struttura e operatività del sodalizio su plurime dichiarazioni di collaboratori, riscontrate e coerenti, e su risultanze delle chat criptate; la difesa si limita a proporre una diversa lettura e a parcellizzare le dichiarazioni. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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