Inammissibilità del reclamo in sorveglianza: decide il Collegio, non il Presidente (Cass. pen. Sez. I n. 34647 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di sorveglianza, il provvedimento che dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata deve essere adottato dal tribunale di sorveglianza in composizione collegiale, non dal suo Presidente. Il reclamo al tribunale di sorveglianza, avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, appartiene al genus dell’impugnazione: ad esso, pertanto, non si applica la disciplina del decreto de plano prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma il principio per cui l’inammissibilità, nei casi tassativi dell’art. 591 cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione. Il decreto monocratico è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata presentata da una detenuta. Propone reclamo, ma il Presidente del Tribunale di sorveglianza lo dichiara inammissibile con decreto reso inaudita altera parte, ritenendo non rispettate le norme generali in materia di impugnazione dettate dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pen., reputate applicabili anche al procedimento di sorveglianza.

Il difensore ricorre per cassazione deducendo l’inosservanza degli artt. 568 e ss. cod. proc. pen. e degli artt. 53 e 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. Il vizio prospettato è di carattere assoluto: se il giudice del reclamo riteneva applicabili le norme sull’impugnazione, doveva allora applicare l’art. 591 cod. proc. pen. e decidere in collegio, con necessaria instaurazione del contraddittorio. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e individua il vizio dirimente nel fatto che il Presidente del tribunale di sorveglianza ha deciso l’impugnazione de plano, senza sottoporla al vaglio del Collegio. Quest’ultimo è l’organo titolare, ex art. 69-bis legge n. 354/1975, del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento reso all’esito del primo grado del procedimento di sorveglianza.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione del reclamo. La disciplina richiamata prevede la presentazione dell’istanza al magistrato di sorveglianza e, avverso la relativa ordinanza, il reclamo della parte interessata al tribunale di sorveglianza. Tale mezzo non è riconducibile allo schema della richiesta ripetitiva esaminabile con decreto: il Presidente non aveva dunque il potere di pronunciare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., perché quella disposizione non è applicabile nel giudizio di impugnazione.

Il Collegio riafferma il principio già espresso in precedenti conformi (Sez. I n. 13968 del 2021; Sez. I n. 20010 del 2016; Sez. I n. 24433 del 2015): l’inammissibilità del reclamo, nei casi tassativamente fissati dall’art. 591 cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione. Il decreto de plano resta confinato all’ipotesi di richiesta identica, per oggetto ed elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge.

Da ciò la conseguenza sanzionatoria. Il provvedimento è affetto da nullità assoluta ex art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice. La nullità è rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., e determina la caducazione del decreto impugnato.

La Corte annulla quindi il provvedimento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo giudizio, da compiersi previa instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen., in relazione all’art. 678 cod. proc. pen. La regola applicata è quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen., per i casi in cui sia accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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