Occupazione sine titulo di immobile pubblico e stato di necessità (Cass. pen. Sez. VII n. 24429 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona. Una condizione di difficoltà economica permanente, priva di tale connotazione, non legittima una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell’occupante e della sua famiglia. Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione resta riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. La non abitualità della condotta è presupposto della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e difetta in caso di protrazione nel tempo dell’occupazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 633 cod. pen. per aver occupato un locale di proprietà pubblica, destinandolo ad ufficio e perseverando nell’occupazione nonostante il diniego dell’autorizzazione richiesta e l’intervenuta ordinanza di sgombero.

Propone ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: il vizio della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, la mancata applicazione dello stato di necessità, la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Tutti i motivi, osserva, sono fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito: non specifici, ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Sul primo motivo, il ricorrente denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. La Corte rileva che il motivo è finalizzato a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. Questi ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, evidenziando come l’imputato avesse occupato il locale di proprietà pubblica, destinandolo ad ufficio e perseverando nonostante il diniego all’autorizzazione e l’ordinanza di sgombero, dimostrando piena consapevolezza e volontà di occupare sine titulo. Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dello stato di necessità, ma prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: l’illecita occupazione è scriminata solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona. Nel caso di specie la circostanza non ricorre, stante la destinazione ad uso ufficio dell’immobile illegittimamente occupato.

Parimenti infondato è il terzo motivo sull’art. 131-bis cod. pen. È adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma. La Corte territoriale ha rilevato che difettava il requisito della non abitualità della condotta, in considerazione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della protrazione nel tempo dell’illecita occupazione.

Il quarto motivo è infine non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. L’onere argomentativo risulta assolto attraverso il riferimento alla negativa personalità dell’imputato, dedotta dai precedenti penali e dalla pervicacia dimostrata nel commettere il reato. Segue la condanna alle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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