Ricorso inammissibile se mera reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32484 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La censura che riproponga la pretesa equivocità di un singolo elemento probatorio, omettendo di confrontarsi con l’intero compendio motivazionale, sollecita una alternativa e parcellizzata lettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Essa si risolve in una mera rivalutazione del compendio indiziario, riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 06.10.2025 per il reato di ricettazione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo — ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen. — la carenza di prova certa, ovvero di indizi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni ricevuti.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen. La questione arriva davanti alla Suprema Corte dopo che la Corte territoriale ha respinto entrambe le doglianze.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva anzitutto che il motivo principale si risolve nella reiterazione delle medesime argomentazioni già dedotte con l’atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Quest’ultima, con motivazione congrua e priva di vizi logici, ha escluso che l’unica captazione richiamata dalla difesa costituisse l’esclusivo fondamento del giudizio di responsabilità.
La Corte di merito ha viceversa valorizzato una pluralità di conversazioni intercettate, tra cui quella intercorsa direttamente tra il ricorrente e il dipendente della persona offesa, nella quale il primo invitava il secondo a far sparire ogni traccia. Tale lettura sincronica del compendio intercettivo è stata ritenuta idonea a dimostrare la piena consapevolezza della provenienza furtiva della merce.
Il ricorrente, nel riproporre quale unico argomento la pretesa equivocità della sola captazione tra soggetti terzi, omette di confrontarsi con l’intero compendio motivazionale e con la conversazione diretta puntualmente richiamata dalla Corte territoriale. Egli sollecita così una alternativa e parcellizzata lettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
La Suprema Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dal giudice di merito, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti (Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019, Rv. 277710-01; conforme, Sez. 2, n. 11951 del 2014, Rv. 259425-01).
Quanto al profilo subordinato, la richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen. ripropone, senza argomenti nuovi, la medesima questione già devoluta in appello e motivatamente respinta, essendo stata esclusa la configurabilità della fattispecie contravvenzionale proprio in ragione dell’accertata piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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