Reclamo al tribunale di sorveglianza inammissibile de plano è nullità assoluta (Cass. pen. Sez. I n. 34648 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo — proposto avverso quello reso dal magistrato di sorveglianza — emesso de plano dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza, in collegio, con ordinanza, all’esito dell’instaurazione del contraddittorio. Il decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. può essere emesso de plano soltanto con riguardo a una richiesta identica ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste dalla legge, non con riferimento al reclamo al tribunale, mezzo riconducibile al genus dell’impugnazione. La nullità, rilevabile anche d’ufficio, impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il detenuto proponeva reclamo avverso l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza in materia di diritti del detenuto. Il reclamo veniva trasmesso al tribunale di sorveglianza, e non all’ufficio di sorveglianza. Con decreto reso inaudita altera parte, il presidente del tribunale di sorveglianza lo dichiarava inammissibile, rilevando la violazione delle norme generali in materia di impugnazione dettate dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pen., applicabili anche al procedimento di sorveglianza.
Avverso il decreto il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 35-bis, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 581 e 582 cod. proc. pen.: poiché la disciplina del reclamo è autonoma e completata dal richiamo agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., non vi sarebbe stato spazio per l’applicazione diretta degli obblighi formali dell’impugnazione, con la conseguenza che il reclamo doveva ritenersi utilmente presentato presso il tribunale di sorveglianza.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte individua il vizio dirimente del provvedimento non nel profilo formale della trasmissione, ma nel fatto che il presidente del tribunale di sorveglianza ha deciso l’impugnazione de plano e, in ogni caso, senza sottoporla al vaglio del Collegio, organo titolare, ex artt. 35-bis Ord. pen., del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento reso all’esito del primo grado del procedimento.
Per la materia in esame, la normativa prevede la presentazione dell’istanza-reclamo al magistrato di sorveglianza e, avverso la corrispondente decisione, il reclamo della parte interessata al tribunale di sorveglianza. Ne deriva che il presidente non aveva il potere di pronunciare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., perché tale disciplina non è applicabile nel giudizio di impugnazione, categoria alla quale appartiene il reclamo al tribunale. A questo mezzo si attaglia invece il principio secondo cui l’inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall’art. 591 cod. proc. pen., è dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione.
Il Collegio richiama e riafferma il principio di diritto espresso in Sez. I n. 45981 del 19.11.2024, Sez. I n. 35319 del 12.03.2021, Sez. I n. 24433 del 29.04.2015, oltre che in Sez. I n. 27023 del 07.05.2025 e Sez. I n. 53930 del 12.07.2018. Il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto ed elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, ma non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza.
La nullità è assoluta, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., ed è determinante, causando la necessaria caducazione del decreto impugnato. In applicazione della regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b), e 604, comma 4, cod. proc. pen., la Corte annulla il decreto con rinvio al tribunale di sorveglianza perché proceda al nuovo giudizio, previa instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., in relazione all’art. 678 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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