Inammissibile il vizio di motivazione su cintura e dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. 4 n. 10952 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di omicidio stradale, l’esclusione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen. si fonda su una valutazione in fatto del materiale probatorio, che, se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità. Il sindacato della Corte di cassazione non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di prova, ma deve confrontarsi con la trama motivazionale del provvedimento impugnato. Le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, aveva ridotto la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 589-bis, comma primo, cod. pen., confermando nel resto la decisione. L’imputato era stato condannato per aver cagionato, alla guida del proprio veicolo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la morte di un altro conducente, la cui autovettura era stata tamponata violentemente.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’illogicità della motivazione per la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., e, con il secondo, la carenza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la doglianza, pur corretta nella parte in cui criticava la sovrapposizione tra concorso di cause e causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, attingeva un profilo della motivazione ultroneo, superato dalle successive argomentazioni in fatto che avevano portato il giudice di secondo grado a ritenere non provato l’omesso utilizzo della cintura di sicurezza da parte della persona offesa.
Su questo ultimo profilo, il motivo è stato giudicato aspecifico, poiché reiterava le stesse doglianze già prospettate alla Corte territoriale e da questa risolte con motivazione congrua. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata costituiva una doppia conforme rispetto alla decisione di primo grado, potendo le due sentenze di merito essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale.
In particolare, la Corte territoriale aveva desunto il mancato superamento della prova del mancato utilizzo della cintura dalla documentazione fotografica, che mostrava la cintura fuori dalla sede di alloggiamento, e dall’analisi del consulente tecnico del Pubblico Ministero, non contraddetta dal consulente della difesa. La motivazione aveva inoltre spiegato le ragioni per le quali erano state disattese le dichiarazioni del teste del Pubblico Ministero, evidenziando come da nessun atto processuale fosse possibile desumere che l’autovettura della vittima fosse dotata dei sensori delle cinture di sicurezza.
Il secondo motivo è stato ritenuto non ammesso dalla legge in sede di legittimità. La Corte ha ricordato che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità se non arbitrarie o illogiche e se sorrette da sufficiente motivazione. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva giustificato lo scostamento dal minimo edittale con l’elevato grado della colpa, desunto dall’assenza di frenata e dall’omessa manovra di emergenza, elementi indicativi di un elevato tasso di distrazione alla guida.
Nota della Redazione
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