Affidamento in prova: no alla presunzione di inaffidabilità per gravità del reato (Cass. pen. Sez. I n. 34649 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio prognostico sull’affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza non può muovere da una presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità, ma deve compiere una valutazione concreta degli elementi positivi che rendono ragionevole ritenere proficua la misura. La gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non assumono, da soli, rilievo decisivo in senso negativo; né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che tale processo sia almeno avviato. La motivazione che si limiti a richiamare la gravità dei reati e un generico passato problema di alcolismo, a fronte di relazioni trattamentali positive, è carente.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, accogliendo la richiesta subordinata e ammettendo il condannato a espiare la pena residua in regime di semilibertà.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen., con specifico riferimento alla contraddittorietà tra le considerazioni esposte e gli elementi emersi dall’osservazione carceraria, pur indicati nel provvedimento impugnato. La questione approda così alla Corte suprema.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’affidamento in prova al servizio sociale, forma di esecuzione esterna al carcere prevista per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di ulteriori acquisizioni, sia formulabile una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza deve riferirsi al reato commesso — punto di partenza della valutazione — ai precedenti penali, alle pendenze processuali e alle informazioni di polizia, ma anche alla condotta carceraria e ai risultati dell’indagine socio-familiare, elementi particolarmente significativi a livello prognostico.
Il Collegio afferma poi il principio centrale: non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità, dovendo il giudice procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali ritenere che l’affidamento si riveli proficuo. Nella verifica si deve tenere conto di tutti i fattori emersi: precedenti penali, informazioni degli organi di polizia e dei servizi sociali, assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte devianti, attaccamento al contesto familiare, condotta di vita attuale e prospettiva risocializzante.
Il giudice della sorveglianza, pur non potendo prescindere dalla tipologia e gravità dei reati, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti, per verificare concretamente i sintomi di una positiva evoluzione della personalità. La Corte ribadisce inoltre, richiamando Sez. I n. 7873 del 18.12.2023, dep. 2024, Tomaselli, che la mancata ammissione della colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole, non avendo l’imputato obbligo di verità (nello stesso senso Sez. I n. 18388 del 20.02.2008, Cesarini). Né è necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente un giudizio prognostico sulla possibilità di fronteggiare la residua pericolosità con gli strumenti dell’ordinamento penitenziario (Sez. I n. 9591 del 29.11.2000, dep. 2001, Pilo; Sez. I n. 3026 del 18.05.1995, Litizia).
Nel caso concreto la motivazione è ritenuta carente. A fronte di relazioni e informazioni positive ampiamente citate — percorso trattamentale inappuntabile, permessi premio, lavoro esterno dal 2022, atteggiamento collaborativo, attività di volontariato, conseguimento del diploma, presa in locazione di un appartamento ritenuto idoneo, sentimenti di rammarico — il mero riferimento alla gravità dei reati e a un passato problema di alcolismo non meglio specificato non rende conto della corretta applicazione dei criteri esposti. Il contenuto positivo delle relazioni del carcere e delle informazioni assunte dall’Uepe, pur non vincolante, deve comunque essere oggetto di valutazione, parametrato ai profili di pericolosità attuale dell’interessato e al residuo di pena in concreto da espiare.
I vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla misura dell’affidamento in prova, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame, libero nell’esito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.