Nel rito abbreviato è utilizzabile l’identificazione dell’indagato compiuta dai verificatori dell’ente distributore (Cass. pen. Sez. IV n. 34710 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo per furto di energia elettrica celebrato con rito abbreviato, è pienamente utilizzabile il verbale redatto dai verificatori dell’ente distributore, anche nella parte relativa all’identificazione dell’indagato presente sul posto. Il divieto probatorio ricavabile dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che in via generale preclude l’uso delle dichiarazioni rese ai verificatori da soggetto cui siano riferibili semplici indizi di reato, è temperato esclusivamente in tale giudizio, ove sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. L’identificazione operata dalla polizia giudiziaria, ovvero dall’autorità amministrativa per il richiamo contenuto nel citato art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è validamente eseguita sulla base delle dichiarazioni fornite dall’interessato, poiché il ricorso a rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici si giustifica solo in presenza di elementi che facciano ritenere false le dichiarazioni rese.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, all’esito di rito abbreviato, per il reato di furto aggravato di energia elettrica, commesso in concorso con altro soggetto separatamente giudicato: quale occupante di un immobile, si era appropriato di energia sottraendola al servizio nazionale mediante allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione. Il Tribunale aveva fondato la penale responsabilità sulla verifica eseguita dai tecnici dell’ente distributore e sulla presenza, nel corso dell’accertamento, dell’imputato, indicato in un verbale recante i suoi dati identificativi e da lui sottoscritto.
La Corte di appello ha confermato la condanna, respingendo il motivo sulla dedotta mancanza di prova della disponibilità dell’immobile e quello sulla dosimetria della pena. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di identificazione, lamentando che gli accertatori non avevano eseguito tutti gli adempimenti previsti dall’art. 349 cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha dichiarato il ricorso infondato. Il nucleo della questione riguarda l’utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, delle dichiarazioni relative all’identità personale rese dall’indagato ai verificatori dell’ente distributore nell’ambito di un’attività ispettiva di natura amministrativa.
La Corte muove dal precedente Sez. IV n. 36940 del 18.09.2024, Rv. 287064, richiamato dalla stessa difesa. In quel caso è stato affermato che, nel processo per furto di energia elettrica celebrato con rito ordinario, diversamente che in caso di giudizio abbreviato, non sono utilizzabili le dichiarazioni rese ai verificatori dell’ente distributore da soggetto nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di reato: l’attività dei verificatori è ispettiva di tipo amministrativo e il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato opera anche per quelle rese nel corso di un’attività amministrativa di ispezione e vigilanza, poiché l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. ne estende la portata in presenza di semplici indizi di reato.
Il medesimo arresto ha però escluso dal proprio ambito il giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato. In tale sede il divieto probatorio risulta temperato, poiché è ius receptum che sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, in assenza di difensore e degli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la persona abbia scelto di renderle liberamente, senza coercizione o sollecitazione (Sez. I n. 15197 del 08.11.2019, dep. 2020, Rv. 279125).
Ne consegue che è pienamente utilizzabile il verbale di accertamento dei tecnici dell’ente distributore, in particolare nella parte relativa alla compiuta identificazione dell’imputato, presente sul posto al momento della verifica, avvenuta mediante sottoscrizione del verbale e acquisizione del codice fiscale. Non rileva, in senso contrario, la mancata esibizione di un documento d’identità.
Quanto all’art. 349 cod. proc. pen., la Corte richiama il principio consolidato per cui l’identificazione dell’indagato da parte della polizia giudiziaria — e, per il rinvio dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., dell’autorità amministrativa — è validamente operata sulla base delle dichiarazioni fornite dall’interessato, giacché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici si giustifica solo in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere false le dichiarazioni indicate (Sez. IV n. 19044 del 29.03.2017, Rv. 269887; Sez. V n. 20759 del 05.05.2010, Rv. 247614).
Nota della Redazione
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