Semilibertà e pareri antimafia: valutazione del giudice e reinserimento sociale (Cass. pen. Sez. I n. 34765 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di semilibertà, ai fini dell’applicazione della misura sono richieste due distinte indagini: l’una concernente i risultati del trattamento individualizzato, l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. Il parere espresso dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia in ordine all’attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata non vincola il giudice, che deve sottoporlo a verifica sia quanto all’apprezzamento dei dati fattuali esposti, che non possono risolversi in mere affermazioni di mancanza di elementi positivi, sia quanto al giudizio di attualità dei predetti collegamenti.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila accoglieva la richiesta di ammissione alla semilibertà avanzata nell’interesse di un condannato per reati commessi tra la fine degli anni ’80 e il 2004, tra cui un omicidio e più rapine, ricadenti nella “seconda fascia” dell’art. 4-bis legge n. 354 del 1975. Il Tribunale rilevava che l’espiazione della pena, considerati i periodi di liberazione anticipata, superava il ventennio richiesto e non condivideva le conclusioni della Procura distrettuale antimafia e della Procura nazionale antimafia, contrarie al beneficio per la ritenuta appartenenza del condannato a un’associazione di stampo mafioso, pur escludendo l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di L’Aquila ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 71-ter, 50 e 4-bis legge n. 354 del 1975 per carenza dei presupposti del reinserimento e per motivazione asseritamente carente e contraddittoria.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. L’art. 50, comma 4, legge n. 354 del 1975 subordina l’ammissione al regime di semilibertà ai progressi compiuti nel corso del trattamento e all’esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Da tale disciplina la Corte desume la necessità di due indagini distinte, richiamando la propria giurisprudenza (Sez. I n. 197 del 2023; Sez. I n. 20005 del 2014).

Il motivo del ricorrente è giudicato reiterativo degli argomenti già affrontati dal provvedimento impugnato. Il Procuratore insiste sull’appartenenza del condannato, all’epoca del fatto, a un clan mafioso, circostanza che il Tribunale di sorveglianza aveva invece escluso leggendo la sentenza di condanna: era emersa una conoscenza pregressa, maturata nel contrabbando di tabacchi, con soggetti intranei all’associazione, nel cui contesto il condannato aveva operato come sicario esterno, senza che risultasse la sua partecipazione. Le informazioni fornite dalla DDA e dalla PNA erano state valutate e ritenute non rilevanti.

Sul punto la Corte afferma il principio centrale: ai fini dei benefici penitenziari, il parere del Procuratore nazionale o distrettuale antimafia sull’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata non vincola il giudice, che deve verificarlo nei dati fattuali e nel giudizio di attualità, non potendo quei pareri limitarsi a mere affermazioni di mancanza di elementi positivi (Sez. I n. 51878 del 2016).

L’ordinanza impugnata ha comunque dato atto dell’insussistenza del potenziale pericolo di ripristino dei collegamenti, valorizzando l’ottima condotta inframuraria e quella tenuta durante i permessi premio, il buon grado della revisione critica, la presenza di risorse familiari e lavorative esterne: elementi che sorreggono una prognosi favorevole di reinserimento. Il ricorso è quindi infondato e rigettato, senza addebito di spese trattandosi di parte pubblica ricorrente (Sez. Un. n. 3775 del 2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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