Atto abnorme la sentenza predibattimentale che regredisce il processo (Cass. pen. Sez. II n. 7691 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice predibattimentale, ritenendo di dover riqualificare il fatto, dichiari il non doversi procedere per l’originaria imputazione e contestualmente disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per una diversa fattispecie, provocando la regressione del procedimento a una fase anteriore. Il giudice che reputi il fatto diverso deve procedere direttamente alla riqualificazione, ovvero invitare il pubblico ministero a modificare l’imputazione ai sensi dell’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., senza “rimandare indietro” il processo. La scissione del procedimento in due tronconi determina una stasi non rimediabile con i gravami ordinari, poiché l’appello avverso la sentenza predibattimentale non consente di recuperare l’omesso contraddittorio.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso il tribunale ricorre per cassazione avverso la sentenza predibattimentale emessa, ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., dal tribunale in composizione monocratica, con cui è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato di ricettazione, per insussistenza di una ragionevole prognosi di condanna.
Alla stessa udienza il tribunale, ritenendo che il fatto dovesse qualificarsi come furto, ha disposto ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. la formazione di un autonomo fascicolo e la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il ricorrente lamenta l’abnormità dei provvedimenti, emessi fuori dei casi consentiti e idonei a determinare una stasi, non essendo esperibili gli ordinari rimedi impugnatori.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dal rilievo che la riqualificazione del fatto rientra tra le prerogative del giudice di merito, ma il tribunale ha errato nel dichiarare il non doversi procedere per la ricettazione, ritenuta insussistente perché gli elementi acquisiti deporrebbero per una sottrazione furtiva, e nel contempo nel trasmettere gli atti al pubblico ministero per la diversa fattispecie.
Ritenendo di dover dare al fatto una diversa qualificazione, il giudice avrebbe dovuto procedervi direttamente, senza “rimandare indietro” il processo. A tale soluzione non ostano né il diverso titolo di reato né la diversità degli elementi costitutivi, poiché il nucleo del fatto era racchiuso nella descrizione dell’imputazione, che ricomprendeva data, luogo, soggetti e beni.
La Corte richiama l’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen.: il giudice, se avesse ritenuto il fatto diverso, avrebbe dovuto invitare il pubblico ministero, previa interlocuzione con la difesa, a modificare l’imputazione; rimasta la difformità, non avrebbe potuto emettere sentenza di non luogo a procedere, ma disporre anche d’ufficio la restituzione degli atti.
La decisione di emettere la sentenza predibattimentale e insieme di disporre la regressione alla fase delle indagini costituisce atto abnorme, poiché “spezza il processo in due”, inducendo il pubblico ministero ad adottare un provvedimento destinato a confliggere, per il divieto di doppio processo, con la sentenza una volta passata in giudicato, con conseguente stasi (in termini Sez. II n. 35630 del 2023 e Sez. V n. 42996 del 2016).
Il giudice ha saltato la fase di interlocuzione con le parti e ha definito il processo con due provvedimenti: uno interlocutorio, privo di strumenti di impugnazione, e uno decisorio, con appello non idoneo a rimuovere il vizio (in termini, su fattispecie differente, Sez. VI n. 36635 del 2014). Né è esperibile il ricorso per saltum, conferito dall’art. 569 cod. proc. pen. solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado (in termini Sez. III ord. n. 5452 del 2023 e Sez. V n. 12864 del 2024). In conclusione, i provvedimenti vanno annullati senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 331 c.p.p. – Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
- Art. 554-bis c.p.p. – Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta
- Art. 554-ter c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 569 c.p.p. – Ricorso immediato per cassazione