Riesame cautelare: controllo di legittimità e divieto di rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. III n. 34835 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Il controllo di legittimità non può spingersi fino a coinvolgere il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull’attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova. Le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili. La gravità indiziaria di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non coincide con l’accertamento della responsabilità: postula la seria probabilità, non la certezza, della commissione del reato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato raggiunto da un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, in relazione a un delitto di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e a reati fine in materia di sostanze stupefacenti. Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza e confermato il provvedimento.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 273 cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio. Ha inoltre contestato la sussistenza delle esigenze cautelari, con motivi aggiunti, lamentando la mancanza di adeguata motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento costante secondo cui, quando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso è ammissibile a condizione che denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non già la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze (Sez. IV n. 18795 del 2017; Sez. VI n. 11194 del 2012). Il controllo di legittimità verifica la sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare e l’assenza di evidenti illogicità, secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 11 del 2000, poi ribadito dalle Sezioni semplici.
Il vizio di motivazione, per essere rilevato, deve assumere i connotati dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: mancanza della motivazione o sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo non può spingersi oltre, coinvolgendo gli apprezzamenti sull’attendibilità delle fonti di prova. Nello scrutinio non si può prescindere dalla distinzione tra accertamento della responsabilità e gravità indiziaria: quest’ultima postula la seria probabilità, non la certezza, della commissione del reato, con la conseguenza che il termine “indizi” nell’art. 273 cod. proc. pen. ha valenza diversa da quella che assume nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. VI n. 4825 del 1995; Sez. U. n. 11 del 1995).
Nel caso concreto i motivi, pur formalmente denunciando vizio di motivazione e violazione di legge, si sostanziano in un tentativo di rileggere le prove poste a sostegno della decisione, senza dedurne il travisamento. L’ordinanza impugnata ha analizzato gli elementi indiziari, riconducendoli a unità in ragione della loro concordanza, e ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base della stabile operatività del ricorrente nella struttura associativa e del rapporto fiduciario con il promotore, desunti da plurime conversazioni captate.
Quanto alle esigenze cautelari, i giudici di merito hanno richiamato la presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e argomentato in concreto sul pericolo di recidiva, valorizzando le modalità del fatto e l’immediato allaccio di contatti con altro soggetto dopo l’arresto del promotore. La Corte conclude per l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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