Interesse del pubblico ministero al ricorso cautelare e silenzio sulle esigenze (Cass. pen. Sez. III n. 34836 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all’art. 6-bis, comma 1, legge n. 401 del 1989, ha natura di reato di pericolo concreto, il cui accertamento va compiuto con giudizio ex ante, secondo il criterio della prognosi postuma, verificando la seria probabilità di verificazione del danno al momento della condotta e non ex post. Nel processo penale l’interesse ad impugnare, condizione di ammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., va individuato in prospettiva utilitaristica, quale idoneità del gravame a rimuovere una situazione di svantaggio processuale. Il pubblico ministero che ricorra avverso l’ordinanza di riesame che ha escluso la gravità indiziaria, senza nulla prospettare sulle esigenze cautelari, è inammissibile per carenza di interesse, perché l’accoglimento del motivo non condurrebbe all’applicazione della misura e non produrrebbe alcun risultato pratico vantaggioso.

Il Fatto

Il Tribunale, su richiesta del pubblico ministero, aveva applicato a tre indagati misure cautelari — custodia in carcere per due di essi e arresti domiciliari per il terzo — in relazione al delitto contestato in concorso di cui agli artt. 110 cod. pen. e 6-bis legge n. 401/1989, per il lancio di petardi in occasione di una manifestazione sportiva.

Il Tribunale della Libertà di Roma, accogliendo le richieste di riesame, aveva annullato l’ordinanza per carenza di gravità indiziaria, ritenendo la condotta non idonea a creare un concreto pericolo per le persone, e aveva ordinato l’immediata liberazione degli indagati. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, denunciando erronea applicazione di legge e difetto di motivazione. La questione arriva in Cassazione per stabilire se il ricorso dell’organo dell’accusa, pur fondato nel merito, sia ammissibile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la condotta tipizzata dall’art. 6-bis, comma 1, legge n. 401 del 1989 consiste nel lanciare o utilizzare materiale esplodente in modo da creare un concreto pericolo per le persone, in luoghi pertinenziali o nelle immediate adiacenze degli impianti sportivi. Ribadisce il consolidato orientamento secondo cui il reato ha natura di reato di pericolo concreto, con accertamento da svolgere in via preventiva, secondo la prognosi postuma, richiamando Sez. 3 n. 37933 del 2024 e, tra le altre, Sez. 3 n. 545 del 2022.

Su questa base il ricorso è giudicato fondato nel merito: il Tribunale avrebbe errato nel valutare il pericolo con prospettiva ex post, valorizzando l’assenza di astanti — circostanza casuale e fortuita — e disconoscendo la potenzialità offensiva dei petardi e la natura pertinenziale dei luoghi. La pericolosità concreta, osserva la Corte, è condizione modale della condotta e va valutata al momento in cui essa viene tenuta.

Il ricorso è tuttavia dichiarato inammissibile per difetto di interesse. L’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. richiede l’interesse ad impugnare, che l’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. configura come condizione di ammissibilità. Nel processo penale l’interesse non si fonda sulla soccombenza, ma su una prospettiva utilitaristica: deve essere concreto e attuale, idoneo a incidere sulla situazione sfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (Sez. Un. n. 6624 del 2011; Sez. Un. n. 42 del 1995).

Con specifico riferimento al pubblico ministero, la Corte richiama Sez. Un. n. 29529 del 2009: l’interesse va verificato in relazione all’idoneità del gravame a rimuovere gli effetti pregiudizievoli. Nel caso di provvedimento che abbia negato il fumus commissi delicti, il Collegio registra due orientamenti (Sez. 6 n. 2386/1998 e Sez. 2 n. 15835/2017) e aderisce a quello secondo cui il pubblico ministero che impugni l’ordinanza di riesame deve indicare le ragioni sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Poiché il ricorso è del tutto silente sulle esigenze cautelari, pretermesse nell’istanza, l’accoglimento non produrrebbe alcun risultato pratico vantaggioso per l’impugnante. Il ricorso è quindi inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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