Revoca del sequestro preventivo ammessa anche senza riesame (Cass. pen. Sez. III n. 34838 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata proposizione dell’istanza di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non preclude all’interessato di chiedere, anche in assenza di fatti sopravvenuti, la revoca della misura, eccependo l’originaria insussistenza dei relativi presupposti. Il giudicato cautelare non si forma automaticamente per effetto della sola omessa impugnazione del decreto di sequestro, poiché l’istanza di restituzione e il successivo appello possono investire profili diversi da quelli genetici della misura. Il giudice dell’appello cautelare non può sottrarsi all’esame del gravame che censuri aspetti non attinenti alla fase di adozione del provvedimento segregativo.
Il Fatto
Una società, sottoposta a sequestro preventivo di centonove colli di materiale elettronico, ha dapprima chiesto al Gip la restituzione dei beni, deducendo sia l’illegittimità del sequestro probatorio per violazione della delega alla polizia giudiziaria, sia la non pertinenzialità dei colli rispetto al profitto del reato, sia l’impossibilità di disporre una confisca per equivalente a carico di una persona giuridica in difetto di prova della sua natura di schermo.
Respinta l’istanza e proposto appello cautelare, il Tribunale lo ha rigettato sul rilievo che la società, non avendo impugnato con riesame il decreto di sequestro, non poteva contestare i presupposti genetici della misura, oramai coperti dal giudicato cautelare. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, perché riesamini il gravame. Il fulcro del ragionamento sta nel rapporto tra omesso riesame e giudicato cautelare. Il Tribunale aveva ritenuto operante, in materia cautelare, un principio analogo a quello dell’art. 649 cod. proc. pen., traendo dalla mancata impugnazione del decreto di sequestro la definitiva consolidazione dei presupposti applicativi della misura.
Tale assunto è erroneo. La Corte richiama la propria più autorevole espressione nomofilattica: Sezioni unite n. 42601 dell’11 ottobre 2018 e, in precedenza, Sez. V n. 3838 del 25 gennaio 2017. Da esse si evince che la mancata richiesta di riesame non preclude la possibilità di domandare, anche senza fatti sopravvenuti, la revoca della misura, eccependo l’originaria insussistenza dei presupposti del sequestro.
La Corte valorizza, inoltre, la specificità del caso. La ricorrente non si era limitata a contestare i fattori genetici del provvedimento; aveva anche dedotto un profilo ulteriore, ossia l’esecuzione del sequestro su beni di qualità diversa rispetto a quelli individuati dal pubblico ministero nella richiesta. Si tratta di censura che non investe la fase di adozione della misura.
Ne consegue che, quanto meno con riferimento a tale profilo, il gravame doveva essere esaminato dal giudice dell’appello cautelare, incombente cui il Tribunale si era invece sottratto. L’ordinanza è dunque annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., perché il Tribunale si pronunci nuovamente sul gravame proposto avverso il provvedimento del Gip.
Nota della Redazione
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