Patteggiamento in appello, ricorso inammissibile se la pena non è illegale (Cass. pen. Sez. V n. 22256 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ratifica il concordato è ammissibile unicamente per i vizi attinenti alla formazione dell’accordo e al consenso del procuratore generale, per il contenuto difforme della pronuncia rispetto alla richiesta, per l’applicazione di una pena illegale e per la prescrizione maturata prima della sentenza di convalida e non rilevata. Restano inammissibili le censure sulla misura della pena concordata, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui motivi rinunciati. È invece deducibile l’erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la rideterminazione della pena in appello in relazione a un reato fallimentare di cui agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 gennaio 2026, aveva accolto la richiesta di concordato.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la quantificazione della pena irrogata. La questione sottoposta alla Corte di legittimità attiene dunque ai limiti di deducibilità dei vizi della pena nel giudizio di cassazione conseguente a patteggiamento in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato con Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, secondo cui l’impugnazione della sentenza che ratifica il concordato consente di far valere soltanto i vizi che attengono all’accordo, quelli relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato e al consenso espresso dal procuratore generale, il contenuto difforme della pronuncia rispetto alla richiesta, l’applicazione di una pena illegale e la prescrizione intervenuta prima della sentenza di convalida, non rilevata dal giudice di appello.
Restano precluse le censure relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. È invece ammissibile, come affermato da Sez. 2 n. 22487 del 08/05/2024, il ricorso che deduca l’erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.
Su queste basi la Corte ribadisce l’inammissibilità delle doglianze attinenti alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione, cioè non comportino una pena non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Il riferimento è a Sez. 3 n. 15801 del 01/04/2025, Sez. 5 n. 7399 del 12/12/2024 e Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019.
Il principio è confermato in relazione al patteggiamento in appello da Sez. 3 n. 19983 del 09/06/2020: il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. Nella stessa direzione, Sez. 3 n. 41411 del 15/12/2025 esclude la deducibilità dei vizi di determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità, in ragione della natura consensualistica dell’istituto e della sua funzione deflattiva.
Nel caso concreto il ricorrente non ha eccepito l’illegalità della pena, che comunque non ricorre. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella presentazione dell’impugnazione, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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