Attenuanti generiche e dosimetria: motivazione sufficiente e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 7994 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente dall’art. 133 cod. pen., connotate da rilevanza tale da esigere una particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena. Il loro riconoscimento non è un diritto dell’imputato conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. Stante la ratio dell’art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di valutare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi. La dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che assolve all’obbligo di motivazione anche con espressioni sintetiche quali “pena congrua” o “congruo aumento”, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale; ne consegue l’inammissibilità, in cassazione, della censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15/04/2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 03/07/2023, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione di legge per l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione all’eccessività della pena, irrogata oltre il minimo edittale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, affrontando separatamente i due motivi. Quanto all’art. 62-bis cod. pen., il Collegio ribadisce che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione, ma come riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentino connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva considerazione ai fini della quantificazione della pena.

Il loro riconoscimento non è dunque un diritto dell’imputato conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 14307 del 14.3.2017 e Sez. II n. 30228 del 5.6.2014. Al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi; la concessione rientra in un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice.

La Corte ricorda inoltre che, dopo la riforma dell’art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, come affermato da Sez. IV n. 32872 del 08/06/2022 e Sez. I n. 39566 del 16/02/2017. Nel caso concreto la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, desumibile da un precedente specifico, non consentono il riconoscimento delle circostanze atipiche; trattasi di motivazione non manifestamente illogica.

Quanto alla dosimetria, la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Per assolvere all’obbligo di motivazione è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri con espressioni quali “pena congrua” o “congruo aumento”, essendo necessaria una specifica spiegazione soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.

È pertanto inammissibile, in sede di legittimità, la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come affermato da Sez. II n. 39716 del 12/07/2018 e Sez. V n. 5582 del 30/09/2013. Nel caso in esame la pena è contenuta ampiamente al di sotto della media edittale e lo scostamento dal minimo risulta giustificato. Da ciò l’inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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