Revoca della messa alla prova per interruzione del programma senza motivazione analitica (Cass. pen. Sez. II n. 34936 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la revoca ex art. 168-quater cod. pen. presuppone l’obiettiva dimostrazione dell’infedeltà dell’imputato all’impegno assunto e può fondarsi anche su un’unica grave trasgressione alle prescrizioni, rispetto alla quale il giudice effettua una valutazione discrezionale limitata all’apprezzamento dei presupposti di legge. L’interruzione del programma e l’assenza di giustificazioni da parte dell’imputato impongono la revoca, senza che sia necessaria una motivazione approfondita e specifica sulla natura e sulla causale dell’interruzione. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per sola violazione di legge, ai sensi dell’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., vizio configurabile solo quando dal provvedimento non emerga alcuna argomentazione tale da rendere inintelligibile il ragionamento logico-giuridico del giudice.
Il Fatto
Il Tribunale monocratico di Lecco, con ordinanza del 12 maggio 2025, revocava l’ammissione alla messa alla prova precedentemente disposta nei confronti dell’imputata, rilevato che la stessa si era resa irreperibile e aveva interrotto il programma di trattamento.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la mancanza di motivazione e l’erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen. e art. 168-quater cod. pen., sul rilievo che l’assenza all’udienza non poteva integrare i presupposti della revoca e che le assenze dal programma non erano qualificabili come gravi e reiterate.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione muove dalla qualificazione dell’istituto e ricorda che la messa alla prova è stata introdotta dalla legge n. 67/2014 e poi incisa dal d.lgs. n. 150/2022, che ne ha ampliato l’ambito operativo consentendo l’accesso anche a ulteriori reati puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni e prevedendo che la richiesta possa provenire anche dal pubblico ministero.
Il programma di trattamento, elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna, costituisce l’elemento indispensabile dell’istituto. A fronte dell’esito positivo, che comporta l’estinzione del reato, l’esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma o delle prescrizioni, per il rifiuto del lavoro di pubblica utilità o per la commissione di un nuovo delitto non colposo implica la revoca e la ripresa del procedimento.
Sul piano processuale la Corte richiama l’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., che ammette il ricorso per cassazione per sola violazione di legge. Il vizio è ravvisabile soltanto quando dal provvedimento non emerga alcuna argomentazione tale da rendere inintelligibile il ragionamento del giudice.
La Sezione ricostruisce poi i presupposti sostanziali della revoca, individuati dall’art. 168-quater cod. pen., e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca può fondarsi anche su un’unica trasgressione, purché di qualità e gravità tali da escludere una prognosi positiva. Nel caso concreto l’interruzione del programma risultava dal calendario presenze presso una struttura di assistenza e dalla relazione dell’ufficio di esecuzione penale esterna; il giudice aveva già dato atto della dichiarazione di quest’ultimo e disposto un rinvio per raccogliere eventuali giustificazioni, rimaste poi assenti.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha disposto la revoca, non essendo richiesto al giudice di scandagliare le motivazioni personali che hanno portato all’interruzione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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