Controllo giudiziario e infiltrazioni mafiose: ricorso inammissibile per manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. II n. 34934 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il decreto della corte di appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, è ammissibile solo per violazione di legge, trovando applicazione i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto. Anche quando il giudice di rinvio sia stato investito della decisione a seguito di annullamento per assoluto difetto di motivazione, la censura del difetto motivazionale è deducibile nei soli limiti della violazione di legge. Integra motivazione non censurabile il provvedimento che, sulla base di specifici elementi, escluda la natura occasionale dell’agevolazione di soggetti connessi alla criminalità organizzata, ritenendola stabile e duratura.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto domanda di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto l’istanza. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza del 17 settembre 2024 aveva annullato il precedente provvedimento per assoluto difetto di motivazione, con decreto del 29 aprile 2025 respingeva l’appello.
Avverso tale decreto il difensore e procuratore speciale del legale rappresentante proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., per avere il giudice di rinvio fornito una motivazione meramente apparente sulla non occasionalità delle infiltrazioni mafiose e per non avere accertato l’attualità del rischio di assoggettamento secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato in ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Il primo passaggio argomentativo è di ordine processuale: pur essendosi proceduto a seguito di annullamento con rinvio per assoluto difetto di motivazione in tema di misure di prevenzione, il ricorso avverso il decreto della corte di appello che decide sull’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 è ammissibile solo per violazione di legge, con applicazione dei limiti di deducibilità degli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto, come affermato dal precedente richiamato Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020.
La Corte applica quindi tale griglia al caso concreto e ritiene che il provvedimento impugnato non versi nel caso dell’assoluto difetto di motivazione. Il giudice di rinvio, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 8-12 del decreto, ha spiegato che, per i soggetti indicati come dipendenti della società e per l’attività dalla stessa acquisita a titolo di affitto di azienda proveniente da altra compagine destinataria di interdittiva antimafia, il condizionamento da parte dei reali titolari, soggetti coinvolti in procedimenti per reati di mafia, non potesse ritenersi né sporadico né temporalmente limitato.
Sulla base di specifici elementi il giudice di appello ha dunque escluso il presupposto del controllo giudiziario, ritenendo che l’agevolazione dell’attività di soggetti connessi alla criminalità organizzata da parte dell’azienda non fosse occasionale, come imposto dalla norma, bensì stabile e duratura. Tale accertamento esclude il regime richiesto dalla ricorrente e confuta gli argomenti dell’appello.
Il provvedimento impugnato ha pertanto integrato il vizio rilevato nella precedente sentenza di annullamento, offrendo una motivazione non censurabile in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente in euro tremila, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
Nota della Redazione
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