Inammissibile ricorso PM contro riesame che esclude partecipazione associazione (Cass. pen. Sez. III n. 12486 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia de libertate non si discosta da quello consentito dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e resta circoscritto alla mancanza o alla manifesta illogicità della motivazione. Non sono ammesse in sede di legittimità valutazioni alternative dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché il sindacato sulla logicità deve rimanere all’interno del provvedimento. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo in presenza di travisamento della prova. Il ricorso del pubblico ministero che, deducendo la contraddittorietà della motivazione, solleciti un’indagine extratestuale sul materiale probatorio è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con cui il locale Tribunale del riesame, in data 19 settembre 2024, ha annullato — limitatamente al reato associativo di cui al capo 1 — l’ordinanza del 5 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari. Quest’ultima aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e dei reati fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Con unico motivo il ricorrente deduce la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione all’affermata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo associativo.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione muove dalla delimitazione del perimetro cognitivo del giudizio di legittimità in materia cautelare. Il controllo sulla motivazione dei provvedimenti de libertate non è diverso da quello generale consentito dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite n. 19 del 1994. Il vizio denunciato, per essere rilevato, deve riferirsi alla mancanza di motivazione o alla sua manifesta illogicità.

Ne consegue che il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato, senza possibilità di una nuova valutazione degli elementi indizianti. Non sono ammesse, in sede di legittimità, valutazioni alternative dei medesimi fatti, poiché ciò non prova la natura manifesta dell’illogicità della motivazione di merito. L’illogicità, come vizio denunciabile, deve risultare percepibile ictu oculi.

La Corte richiama quindi il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 2000: quando si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi, il giudice di legittimità verifica soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.

La Sezione ribadisce poi che l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, sindacabile solo in presenza di travisamento della prova, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22471 del 2015. Non sono consentite incursioni nel materiale istruttorio per utilizzarlo come metro di giudizio della tenuta logica della motivazione.

Applicando tali coordinate, il ricorso del pubblico ministero sollecita in realtà un’indagine di merito sulla regiudicanda, fondata sul contrasto tra la decisione impugnata e le prove disponibili. È proprio tale contrasto ad alimentare la dedotta contraddittorietà, la cui valutazione richiede un’indagine extratestuale non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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