Campione di stupefacente e ipotesi lieve: motivazione contraddittoria sul capo di imputazione (Cass. pen. Sez. IV n. 35018 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione di sostanza stupefacente contestata come campione da valutare ai fini di una successiva fornitura, è viziata da contraddittorietà e incompletezza la motivazione che desume la non esiguità della quantità dal richiamo a un dialogo in cui si afferma la disponibilità di dieci chili di droga, senza spiegare le ragioni per cui tale disponibilità sarebbe riferibile all’imputato e non al fornitore, e che, nella stessa sentenza, aveva altrove escluso la conclusione dell’affare. La censura sulla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 impone al giudice di merito la valutazione concreta e complessiva degli indici di lieve entità, secondo i parametri dell’azione e dell’oggetto del reato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 1063 del 2018. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudizio di fatto del merito è insindacabile in sede di legittimità purché motivato sugli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 7 ottobre 2024, ha riformato in parte la decisione del Tribunale di Brindisi, assolvendo alcuni imputati dal reato associativo e confermando la responsabilità di altri per plurimi episodi di detenzione e cessione di stupefacente, con rideterminazione della pena. In particolare, quanto al capo contestato come detenzione di un campione di cocaina di peso non determinato da valutare ai fini di una successiva fornitura, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di colpevolezza, escludendo la riconducibilità del fatto all’ipotesi lieve.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di tre imputati, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine alla qualificazione della sostanza, al diniego della fattispecie di lieve entità e al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal rilievo che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la ricostruzione dei fatti conduca implicitamente alla reiezione della prospettazione difensiva. Su tale base ha respinto i motivi relativi alla pretesa omessa risposta sull’istanza di assoluzione e al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, escludendo che la dissociazione del fatto rispetto al programma associativo integri un mutamento radicale dell’imputazione.

È invece accolto il motivo sulla contraddittorietà della motivazione in ordine al capo contestato come detenzione del campione. La Corte territoriale aveva desunto la non esiguità della quantità dal dialogo in cui l’imputato riferiva che il fornitore deteneva dieci chili di sostanza, ricavandone la conclusione dell’affare. Il giudice di legittimità rileva che la sentenza non chiarisce perché la disponibilità di quel quantitativo sia riferibile all’imputato e non al fornitore, e che essa contraddice sé stessa laddove, occupandosi del reato associativo, aveva affermato che non risulta provata la conclusione dell’affare.

Tale carenza riflette, per il coimputato ritenuto responsabile dello stesso capo, l’obbligo di valutare la censura sulla riqualificazione nel fatto di lieve entità, tanto più che, per un diverso episodio, il giudice di merito aveva argomentato che un campione è, come tale, di modesta quantità. La Cassazione richiama le Sezioni Unite n. 1063 del 2018, secondo cui la valutazione degli indici di lieve entità deve essere complessiva e condotta in concreto, con possibile compensazione tra indicatori di segno opposto.

I restanti motivi sono invece rigettati. Quanto agli altri capi, non è illogico aver desunto la natura di droga pesante dal prezzo dello stupefacente e da riferimenti quali il colore della sostanza, né il ricorso può tradursi in una inammissibile rilettura delle risultanze di merito. Quanto all’episodio in cui il contenuto delle intercettazioni è stato ritenuto a valenza confessoria, la Corte ricorda che le conversazioni captate possono costituire fonte probatoria diretta, salvo il vaglio della linearità logica. Inammissibile, infine, è il ricorso che propone una questione di qualificazione non devoluta al giudice di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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