Falso nella dichiarazione per patrocinio a spese dello Stato e tenuità (Cass. pen. Sez. IV n. 35024 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto contenuti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per il beneficio. L’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000 esonera il richiedente, che presenti l’istanza presso il Consiglio dell’Ordine forense, dal produrre copia del proprio documento identificativo, con la conseguenza che l’omessa allegazione non rende invalida la dichiarazione sostitutiva. In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione delle prove, non potendosi superare i limiti fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. mediante il motivo di cui alla lett. c). La percezione di un reddito di molto eccedente quello dichiarato esclude la configurabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza confermata in appello, per il reato di falso in dichiarazione finalizzato a ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di appello di Napoli aveva confermato il giudizio di responsabilità, respingendo anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’insussistenza del reato per mancata allegazione del documento d’identità; l’erronea affermazione del superamento della soglia reddituale; l’illegittima esclusione dell’esimente. Il ricorso è stato trattato in udienza camerale non partecipata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso manifestamente infondato e affronta separatamente i tre motivi. Quanto al primo, la difesa sosteneva che l’istanza, corredata da autocertificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000 senza copia del documento identificativo, non integrasse una valida dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte osserva che l’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000 consente espressamente a chi presenta l’istanza presso il Consiglio dell’Ordine forense di non produrre la copia del documento.

La censura sulla pretesa apoditticità dell’accertamento relativo alla presentazione personale dell’istanza è poi ritenuta generica, non essendo stati indicati elementi non meramente congetturali a sostegno. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui è inammissibile il motivo che, deducendo la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., tenti di superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorrendo alla lett. c).

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il dedotto vizio motivazionale: la responsabilità è stata affermata per aver la ricorrente dichiarato, per il 2017, un reddito personale inferiore a quello effettivamente percepito, a prescindere dalla valorizzazione dei redditi di altri componenti del nucleo familiare. Richiama in proposito Sez. 4 n. 8302 del 23/11/2021, dep. 10/03/2022, Colombo e, in precedenza, Sez. 4 n. 40943 del 18/09/2015, Di Rosa, secondo cui il delitto si configura per le sole false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito.

Sul terzo motivo, il Collegio ritiene che la Corte territoriale abbia correttamente indicato l’effettiva percezione di un reddito di molto eccedente quello dichiarato quale fattore di per sé escludente la lieve entità dell’offesa e dunque la particolare tenuità del fatto, con argomentazione non illogica e conforme all’ermeneusi dell’art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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