Reati tributari, prova documentale e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 7288 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso che investa la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito, ove le relative determinazioni siano sorrette da motivazione congrua ed esauriente. La denuncia di smarrimento della documentazione contabile presentata dopo l’avvio della verifica fiscale non vale a schermare l’omissione delle dichiarazioni. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relativamente alle annualità 2010, 2011 e 2012, confermando la responsabilità per le residue condotte e rideterminando la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74/2000.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e, con un secondo motivo, difetto di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Le sue determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello emerge una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. I giudici di secondo grado hanno esaminato tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni sulla responsabilità attraverso una disamina completa delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità e fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
Il giudice a quo ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato alcuna documentazione contabile, commerciale e fiscale e solo successivamente aveva esibito una denuncia di smarrimento dell’intero compendio documentale, presentata dopo l’avvio della verifica fiscale. La tempistica della denuncia, unitamente alla sistematica omissione delle dichiarazioni, è stata ritenuta un ingenuo stratagemma per schermare l’evasione fiscale. Attraverso la documentazione bancaria acquisita presso gli istituti di credito è stato possibile ricostruire una pluralità di operazioni commerciali e accertare il superamento delle soglie di punibilità, né il ricorrente ha fornito giustificazioni sui destinatari dei bonifici.
Sul secondo motivo, la Corte osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per effetto di tale riforma, ai fini della concedente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nella specie, il giudice ha fatto riferimento alla condotta del ricorrente, tutt’altro che occasionale e anzi espressione di una vera e propria strategia di impresa, non ravvisando elementi positivi.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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