Art. 79-novies.2.
(( (Amministrazione straordinaria).))
((
1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, puo' disporre le misure indicate all'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalita' indicati dal primo periodo, la Banca d'Italia puo' altresi' disporre lo scioglimento dell'organo di controllo delle controparti centrali.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli articoli 72, comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilita' del sistema finanziario e della sana e prudente gestione.
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