Divieto di anatocismo bancario operativo dal 1° gennaio 2014 (Cass. 1694/2026)

Con l’ordinanza n. 1694, depositata il 26 gennaio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha ribadito la decorrenza del divieto di anatocismo introdotto dall’art. 120, comma 2, del Testo unico bancario nella formulazione derivante dalla legge di stabilità per il 2014.

Questione esaminata

Una società debitrice e i suoi fideiussori avevano contestato un decreto ingiuntivo emesso per oltre 553.000 euro, relativo a scoperti di conto corrente, apertura di credito e mutuo chirografario. Le doglianze riguardavano, tra l’altro, anatocismo, commissioni, spese, usura e liberazione dei garanti.

La Corte d’appello aveva ritenuto legittima la capitalizzazione perché i contratti, stipulati dopo il 2000, contenevano pattuizioni conformi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Aveva inoltre escluso l’operatività del nuovo divieto prima dell’adozione della successiva disciplina attuativa del CICR.

Principio affermato

Il divieto di anatocismo previsto dall’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, come sostituito dalla legge n. 147/2013, ha iniziato a operare dal 1° gennaio 2014, indipendentemente dall’adozione della delibera CICR destinata a disciplinare modalità e criteri di produzione degli interessi.

Da tale data la capitalizzazione degli interessi è preclusa. Il principio trova applicazione ai rapporti bancari proseguiti durante la vigenza della nuova disciplina, anche se originariamente stipulati quando era operativa la delibera CICR del 2000.

Motivazione della Cassazione

La Cassazione ha rilevato che i rapporti oggetto della controversia erano stati chiusi nel 2017 e avevano quindi continuato a produrre effetti per un periodo significativo dopo il 1° gennaio 2014. La Corte territoriale non poteva escludere il divieto sostenendo che fosse necessario attendere l’intervento regolamentare del CICR.

La decisione impugnata si poneva infatti in contrasto con l’orientamento già espresso dalla Corte, secondo cui la norma primaria era immediatamente precettiva. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare i rapporti e determinare gli effetti economici della preclusione dell’anatocismo nel periodo successivo alla data indicata.

La Corte ha accolto anche le censure con cui i ricorrenti lamentavano l’erronea declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi d’appello, ritenuti invece sufficientemente specifici. Sono state invece respinte o dichiarate inammissibili le doglianze sull’usura sopravvenuta e su altre nullità genericamente dedotte. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento.

Rilevanza pratica

La pronuncia incide sui conti correnti e sugli altri rapporti bancari rimasti aperti dopo il 1° gennaio 2014. La conformità originaria del contratto alla delibera CICR del 2000 non autorizza la banca a proseguire la capitalizzazione durante il periodo coperto dal nuovo divieto.

Per ricostruire correttamente il saldo occorre quindi separare le diverse fasi normative del rapporto, verificando interessi addebitati, date di contabilizzazione e chiusura. Anche la posizione dei fideiussori deve essere riesaminata alla luce dell’eventuale riduzione del debito principale conseguente all’eliminazione degli effetti anatocistici.

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