Ricorso generico e mancato confronto con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 35552 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione deve contenere una chiara e specifica esposizione delle ragioni di diritto e di fatto su cui si fonda, non essendo sufficiente la mera elencazione di doglianze o il richiamo a principi di carattere generale. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare astratti principi in tema di obbligo motivazionale senza confrontarsi con l’apparato argomentativo della decisione impugnata. La doglianza generica sulla lieve entità del fatto, priva di specificazione degli elementi che la sostengono e di individuazione di concreti travisamenti o vizi logici, si risolve in una inammissibile rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12 maggio 2025, aveva confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di un anno e otto mesi di reclusione.

Avverso tale decisione il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la nullità della sentenza per omessa, insufficiente o carente motivazione e sostenendo che le modalità del fatto sarebbero di lieve entità. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché generico, privo di confronto con la decisione impugnata e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a suo fondamento.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui l’atto d’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara e specifica esposizione delle ragioni di diritto e di fatto, non bastando la mera elencazione di doglianze o il richiamo a principi generali. Sul punto ha citato Sez. U n. 8825 del 2016.

Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a invocare astratti principi in tema di obbligo motivazionale, senza confrontarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. L’affermazione sulla lieve entità del fatto è risultata priva di specificazione: non sono stati indicati gli elementi che la sostengono, né segnalati specifici travisamenti o vizi logici.

La Corte ha sottolineato che il ricorrente, di fatto, si è sottratto a quel necessario confronto dialettico con le argomentazioni dei giudici di merito che costituisce presupposto indefettibile di ammissibilità del ricorso, prefigurando una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.

La Corte territoriale aveva del resto fornito adeguata motivazione, dando conto delle modalità della condotta, del contesto dell’azione e del riconoscimento dell’autore da parte della polizia giudiziaria, elementi che nel loro complesso escludono la connotazione di lieve entità. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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