Continuazione esclusa senza elementi di programmazione unitaria (Cass. pen. Sez. 1 n. 12215 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso, desumibile da indicatori specifici che non si esauriscono nella mera omogeneità dei titoli di reato. La rilevante distanza temporale tra le condotte, la diversità delle modalità esecutive e la difformità delle strutture societarie coinvolte costituiscono elementi idonei a escludere la programmazione unitaria. È inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che non indichi la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, ignorandone le affermazioni essenziali.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze di condanna. La prima riguardava un delitto di bancarotta fraudolenta commesso nel 2001; la seconda, un analogo delitto commesso, in concorso con altri soggetti, tra il 2006 e il 2007, oltre ad altri reati. In entrambi i casi, l’agente aveva operato nella qualità di amministratore di fatto di società diverse. Il giudice dell’esecuzione ha negato l’unicità del disegno criminoso, rilevando la distanza temporale dei fatti, la commissione in Regioni diverse e le differenti modalità operative. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato, generico e privo della necessaria specificità. Il ricorrente aveva indicato quali elementi dell’unicità del disegno criminoso l’omogeneità dei reati, la presenza del medesimo complice, la vicinanza temporale e la finalità di sottrarre beni alla garanzia dei creditori. Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, aveva già escluso la sussistenza di tali indicatori, evidenziando come l’unico elemento sussistente fosse l’omogeneità dei titoli di reato.
La distanza temporale tra i fatti è stata giudicata rilevante: la prima condotta risaliva al 2001, mentre i reati della seconda sentenza erano stati commessi a partire dal dicembre 2006, con uno iato di oltre cinque anni. L’affermazione generica del ricorrente, secondo cui le condotte più recenti sarebbero iniziate in epoca antecedente e indeterminata, non è stata supportata da alcun elemento concreto. Quanto alla presenza del medesimo complice, la Corte ne ha escluso la rilevanza, atteso che i fatti della seconda condanna erano stati commessi in concorso con un soggetto non coinvolto nella vicenda precedente, il che esclude l’identità degli autori.
La Corte ha infine rilevato la insussistenza della dedotta finalità comune: il reato oggetto della prima sentenza era una bancarotta documentale, mentre solo il fatto della seconda era costituito, tra gli altri, da una bancarotta distrattiva. Le modalità esecutive erano poi profondamente diverse, come evidenziato dall’ordinanza impugnata: le società della prima vicenda erano mere “cartiere” prive di attività, mentre la società della seconda era una struttura operativa, che aveva acquistato beni poi distratti e commerciava con l’estero sottraendo le merci ai diritti di confine.
La valutazione del giudice dell’esecuzione è stata ritenuta ampiamente e logicamente motivata, fondata sul contenuto delle sentenze di merito. Il ricorso, non confrontandosi con tale motivazione, è incorso nel vizio di aspecificità, in applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso che ignori le affermazioni del provvedimento censurato. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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