Inammissibile il ricorso in cassazione che chiede nuovo esame delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 35578 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità, traducendosi in una richiesta di rivalutazione nel merito degli elementi probatori già esaminati dal giudice di appello. Il ricorso che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata viene meno alla funzione che gli è propria e non può essere esaminato nel merito. Il controllo di legittimità, in presenza di doppia conforme, resta circoscritto alla coerenza e alla logicità della motivazione, non potendo il ricorrente sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 30.01.2025, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentato furto in concorso, aggravato dall’effrazione e dall’esposizione alla pubblica fede. Secondo l’accertamento di merito, alcuni soggetti erano intenti ad aprire la saracinesca di un esercizio commerciale perforandola con un trapano, senza riuscire nell’intento per l’intervento delle forze dell’ordine.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo con cui si denunciano violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione. In sintesi, la difesa sostiene che la responsabilità concorsuale sarebbe stata affermata in via solo presuntiva e che la mancata apertura della saracinesca, nonostante il foro praticato, escluderebbe l’effrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché propone censure estranee al perimetro del giudizio di legittimità. Le doglianze, osserva il Collegio, sono in fatto: il ricorrente chiede una diversa lettura degli elementi probatori al fine di escludere la propria responsabilità.
Il riferimento è, in particolare, all’identificazione dell’imputato come uno dei correi, operata dai giudici di merito in ipotesi di doppia conforme. Tale individuazione muove dall’attività delle forze dell’ordine giunte sul posto a seguito di specifica segnalazione, dal rinvenimento dell’imputato in prossimità di un borsone contenente un trapano ancora caldo e dalla flagranza rispetto alla propria autovettura, al cui interno sono stati trovati grimaldelli.
Il Collegio rileva inoltre il mancato confronto con la sentenza impugnata. Il ricorrente nega l’effrazione nonostante il foro accertato nella saracinesca e censura l’altra aggravante muovendo dalla sola assenza di effrazione, già ritenuta accertata in primo e in secondo grado. Su tale punto richiama il principio per cui è inammissibile il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno alla funzione sua propria.
A sostegno della decisione la Corte richiama, tra le più recenti, Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013; nonché Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, in tema di motivi d’appello ma con principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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