Ricorso riproduttivo del motivo d’appello è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31022 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca il motivo già proposto in appello, senza muovere specifici argomenti alle conclusioni cui sono giunte le sentenze di merito. Quando la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile in diritto, il motivo è inammissibile per la sua natura ripetitiva. L’inammissibilità per inesistenza del vizio dedotto è causa di colpa, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’ammenda ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Oristano alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 5000 di multa per il reato di detenzione di arma clandestina caricata con munizioni da guerra, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23, comma 2, legge n. 110 del 1975, con l’aggravante della recidiva reiterata specifica.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 26/09/2024, ha riformato la condanna limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 2500 di multa. Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione delle norme sulle armi in relazione al ritenuto concorso di persona nel reato.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha rilevato che il motivo unico proposto è riproduttivo del motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile in diritto. Il ricorso non muove specifici argomenti rispetto alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, limitandosi a riproporre la medesima doglianza già esaminata.

Le argomentazioni sul ritenuto concorso di persone sono immuni da vizi logici. Esse valorizzano le intercettazioni ambientali in carcere tra il concorrente e i suoi familiari, nonché gli elementi di riscontro a tali colloqui, con particolare riferimento alla verifica delle celle agganciate dai telefoni, ai diversi contatti telefonici durante il viaggio e alla ricostruzione della dinamica degli spostamenti.

Da tali elementi i giudici di secondo grado hanno tratto la conclusione, coerente e logica, che le due auto viaggiassero assieme e che quella a bordo della quale era il ricorrente fungesse da staffetta rispetto a quella del concorrente, nella quale era custodita l’arma.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali. Ha inoltre applicato l’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ponendo a carico del ricorrente il versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, importo determinato equitativamente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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