Inammissibile il ricorso sulla recidiva se riproduce i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35580 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il diniego di esclusione della recidiva rientra nell’attività discrezionale del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici. Il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla distanza temporale e al livello di omogeneità tra gli illeciti. Infine, quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 21 maggio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Torino del 4 novembre 2024, che aveva condannato l’imputata alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 333,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato in abitazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata.

L’imputata ricorreva per cassazione con unico motivo, deducendo nullità della sentenza per carenza e vizio logico della motivazione, nonché violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La ricorrente censurava il trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva, sostenendo il mancato apprezzamento della modesta gravità dei fatti, della confessione resa e dell’assenza di elementi di elevata pericolosità sociale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo dedotto risultava meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e disattese con congrua motivazione dalla Corte territoriale, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della decisione impugnata.

Quanto al diniego di esclusione della recidiva, la Corte territoriale aveva valorizzato la pluralità di precedenti condanne per identici delitti contro il patrimonio, elementi sintomatici di una stabile inclinazione a delinquere e di accentuata colpevolezza. La Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla distanza temporale e al livello di omogeneità esistente tra loro, nonché a ogni altro parametro individualizzante della personalità del reo (Sez. II, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè).

Tale valutazione rientra nell’attività discrezionale riservata al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando — come nella specie — risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale aveva congruamente giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione dei mezzi impiegati, delle modalità del fatto, del nocumento morale cagionato e dell’elevata pericolosità dell’imputata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ove sia irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. II, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro; Sez. V, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino; Sez. IV, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore). Nel caso in esame la pena irrogata risultava inferiore alla media edittale, rendendo immune da censure la motivazione sul punto.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguiva, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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