Daspo urbano, tenuità del fatto e criteri cumulativi di esclusione (Cass. pen. Sez. VII n. 35710 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie. I criteri indicati nell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi ai fini del diniego: è sufficiente la valutazione negativa di uno solo di essi per precluderne l’applicazione. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza. Il giudice non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, ma è tenuto a confrontarsi con le specifiche considerazioni dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui al comma 3 della legge sul Daspo urbano, per aver sostato in una zona interdetta. La Corte d’appello ha confermato la condanna, negando sia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il diniego di entrambi i benefici.
La questione arriva davanti alla Sezione VII perché il ricorrente contesta la valutazione operata dal giudice di merito, ritenendo sussistenti i presupposti per la non punibilità e per la diminuente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza relativa all’art. 131-bis cod. pen. Il Collegio ricorda che il giudizio di particolare tenuità richiede la valutazione positiva di tutte le componenti previste dalla fattispecie. Da ciò deriva che i criteri del primo comma operano in modo cumulativo quando si tratta di riconoscere il beneficio: tutti devono risultare favorevoli. Sul versante opposto, essi sono alternativi quanto al diniego, poiché è sufficiente la valutazione negativa di uno solo per escludere la causa di non punibilità.
Il principio è sostenuto da un consolidato orientamento richiamato nel provvedimento, che comprende le pronunce Sez. 7 n. 10481 del 19.01.2022, Sez. 6 n. 55107 del 08.11.2018 e Sez. 3 n. 34151 del 18.06.2018. Nel caso concreto, il giudice di merito ha valorizzato il fatto che il ricorrente era solito svolgere attività di parcheggiatore abusivo, intralciando il traffico in numerose occasioni. Le plurime violazioni, attestate dal provvedimento di Daspo urbano e dagli atti, hanno portato la Corte territoriale a escludere la minima offesa. Tale valutazione è ritenuta congrua.
Sul secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte osserva che il diniego può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., introdotta dal d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il Collegio richiama sul punto Sez. 4 n. 32872 del 08.06.2022.
Il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse dall’interessato, come precisato da Sez. 3 n. 2233 del 17.06.2021. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata: la Corte territoriale ha fatto riferimento alle precedenti condanne per delitti contro il patrimonio commessi nel quinquennio antecedente al provvedimento di Daspo, evidenziando la spiccata capacità a delinquere del ricorrente, gravato anche da precedenti per ricettazione, minaccia, furto e falsità materiale.
Il ricorso è pertanto inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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