Riesame cautelare, onere di devoluzione dei motivi e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. I n. 35685 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito — sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione — onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete. Ove la censura non sia stata sottoposta al giudice distrettuale, essa è dedotta per la prima volta in sede di legittimità e diventa inammissibile come motivo di ricorso, per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza di tale onere. Nel giudizio di legittimità sulla custodia cautelare, la Corte verifica solo la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione: non può intervenire sulla ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza degli elementi probatori. Una captazione ambientale non costituisce chiamata in reità o correità soggetta a riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ben potendo integrare da sola il giudizio di gravità indiziaria se il suo significato è interpretato secondo linearità logica.

Il Fatto

Con ordinanza del 28 maggio 2025, depositata il 5 giugno 2025, il Tribunale del riesame di Venezia confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 5 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. La misura riguardava due indagati, reputati partecipi, insieme ad altri, di una rissa aggravata e di un omicidio consumato nel contesto della contrapposizione tra due gruppi facenti capo al medesimo gruppo etnoreligioso.

Entrambi gli indagati proponevano ricorso per cassazione. Il primo lamentava, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., carenza e illogicità della motivazione sul giudizio di gravità indiziaria, incentrato su una captazione ambientale e sull’attendibilità della fonte. Il secondo deduceva, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge, contestando l’equiparazione della propria posizione a quella dei coindagati e la mancata valutazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine processuale: non possono dedursi come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità rispetto ad argomenti difensivi di cui non risulti dimostrata l’avvenuta rappresentazione al tribunale stesso. Tale dimostrazione si ricava dal testo dell’ordinanza impugnata, dai motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, da memorie, ovvero dalla verbalizzazione, almeno essenziale, delle ragioni addotte nell’udienza ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (richiamata Sez. 2 n. 11027 del 2016).

Il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze di merito per provocare risposte adeguate del giudice del riesame, sul quale poi la Cassazione può essere chiamata a esprimersi; in mancanza, il ricorso che sottoponga alla Corte censure su tali punti è inammissibile, per carenza di cognizione in fatto a lui addebitabile (richiamata Sez. 3 n. 20003 del 2020).

Applicando il principio, le doglianze sulla presunta incostanza del narrato del teste, sulla qualità della fonte e sull’asserita equivocità del contenuto della conversazione captata non risultano sottoposte al vaglio del tribunale distrettuale: nessun riferimento è nella memoria difensiva prodotta all’udienza camerale del 28 maggio 2025. Esse, quindi, degradano ad inammissibile motivo di censura.

Quanto alle ulteriori critiche, la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali: la verifica riguarda la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento (richiamate Sez. U n. 11 del 2000, Audino; Sez. 4 n. 26992 del 2013, Tiana). Il controllo non può sostituire l’apprezzamento del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti. Nel caso concreto, il tribunale ha valorizzato la captazione dell’8 novembre 2024 e ha correttamente escluso che essa costituisse chiamata in reità o correità bisognosa di riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., potendo invece integrare da sola la gravità indiziaria (richiamate Sez. 3 n. 10683 del 2023, Mascia; Sez. U n. 22471 del 2015, Sebbar).

Anche il secondo ricorso è manifestamente infondato. Il riconosciuto rischio di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è di per sé sufficiente a legittimare la più severa delle risposte cautelari. Il tribunale ha evidenziato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza assistenza del difensore e non ribadite in interrogatorio, e ha correlato la necessità della misura più afflittiva alla non comune gravità del fatto e al concreto rischio di ulteriori azioni omicidiarie nella faida tra i due gruppi. Coerente è anche il diniego degli arresti domiciliari, non adeguati a fronteggiare un rischio recidivante di straordinaria pregnanza (richiamato art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen.). Segue la condanna delle parti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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