Esigenze cautelari attuali e pericolo di reiterazione nel narcotraffico (Cass. pen. Sez. III n. 9919 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere. Esso presuppone una valutazione prognostica fondata su elementi concreti — modalità della condotta, personalità dell’indagato, contesto socio-ambientale — idonei a dar conto dell’effettività del pericolo. Il requisito può ritenersi sussistente anche quando l’indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta, purché il giudizio prognostico sia ancorato a specifici elementi concreti e non alla sola gravità del reato. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza revisione degli elementi fattuali.

Il Fatto

Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. del Tribunale di Catania per il delitto di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente, in concorso con altri soggetti. Il Tribunale del riesame di Catania ha respinto la richiesta di riesame, confermando la misura.

Avverso tale provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, la difesa contesta la risalenza nel tempo dei fatti e l’assenza di elementi attuali o successivi al periodo contestato; sul piano della scelta della misura, rileva il contrasto con il principio di proporzionalità, avendo il ricorrente ricevuto gli arresti domiciliari per un reato più grave e la custodia in carcere per uno meno grave.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare, richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000. Il controllo resta interno al provvedimento impugnato e verifica due soli requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti. Non è consentita alcuna revisione degli elementi materiali e fattuali, né una nuova valutazione delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito e al tribunale del riesame.

Nel merito, la Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura, e li ritiene infondati. Sul pericolo di reiterazione, richiama l’orientamento secondo cui, dopo la legge n. 47 del 2015, il pericolo deve essere non solo concreto ma anche attuale: non basta ritenere probabile che l’indagato torni a delinquere, occorrendo una valutazione prognostica fondata su elementi concreti.

Il Collegio precisa però che il requisito dell’attualità non impone di prevedere una specifica occasione di recidivanza. Esso può sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive e immediate opportunità di ricaduta, dovendosi escludere il pericolo solo in presenza di una condotta del tutto sporadica e occasionale. Rilevano le modalità del fatto, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi ove non sottoposto a misure.

Applicando tali principi, la Corte osserva che il Tribunale ha ancorato il periculum libertatis a specifici elementi concreti: l’ingente quantitativo di sostanza, le modalità del fatto indicative di un inserimento in una rete criminale dedita al narcotraffico, l’esistenza di sodali, i precedenti penali e i procedimenti in corso. Il requisito dell’attualità trova completamento nelle affermazioni del G.I.P., potendo i provvedimenti del giudice procedente e del tribunale del riesame integrarsi reciprocamente.

Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha ritenuto l’inidoneità delle misure meno afflittive, anche degli arresti domiciliari con mezzo elettronico, a contenere il pericolo di reiterazione. Il ricorso, che propone censure risolventisi in una diversa valutazione delle circostanze, è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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