Tossicodipendenza e continuazione esecutiva: serve prova della preordinazione (Cass. pen. Sez. I n. 35863 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, esige una verifica approfondita della sussistenza di concreti indicatori della preordinazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Lo stato di tossicodipendenza del condannato, di per sé, non sostituisce la prova dell’unicità del disegno criminoso, ma va valutato come elemento idoneo a giustificarla solo con riguardo ai reati a esso collegati e dipendenti, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. Il giudice dell’esecuzione deve confrontarsi con gli elementi allegati dalla difesa e motivare le ragioni della loro esclusione.

Il Fatto

Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili: quella della Corte di appello di Milano, che lo ha condannato a quattro anni di reclusione per condotte di maltrattamenti commesse da giugno 2018 al 4 ottobre 2019, e quella del Tribunale di Lodi, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., che gli ha applicato due anni di reclusione e 600,00 euro di multa per lesioni e rapina commesse l’8 gennaio 2018.

Il Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza per assenza di concreti elementi indicativi della preordinazione, rilevando il lasso di tempo tra i fatti, la diversità dei contesti spazio-temporali e delle persone offese. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui l’unicità del disegno criminoso richiede un’anticipata ideazione delle violazioni, presenti nella mente del reo nella loro specificità, desumibile da indici esteriori sintomatici del dato progettuale sottostante.

Il Collegio richiama anche Sez. IV n. 16066 del 17.12.2008, dep. 2009, e la modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006. A seguito di tale intervento, il giudice deve verificare se i reati siano frutto della medesima e preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se il condannato, in concomitanza della commissione, fosse tossicodipendente e se tale stato abbia inciso sulle condotte, alla luce di specifici indicatori.

Lo stato di tossicodipendenza assume rilievo solo per i reati a esso collegati e dipendenti, in presenza delle altre condizioni richieste dalla giurisprudenza (cfr. Sez. I n. 50716 del 07.10.2014). Il giudice dell’esecuzione, quindi, è tenuto a un accertamento completo degli indicatori e a motivare sulle allegazioni difensive.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha esaminato tipologia e modalità esecutive di ciascuna condotta, evidenziando disomogeneità di luoghi, tempi e persone offese, e ha motivatamente escluso la rilevanza dello stato di tossicodipendenza, non negandone la preesistenza alla rapina ma affermandone la dimostrata incidenza solo per i maltrattamenti (cfr. Sez. I n. 50686 del 18.09.2019). Il ricorso non indica alcun elemento svalutato e ripropone il tema della tossicodipendenza, che da sola non può supplire alla prova della preordinazione. L’erronea indicazione del Tribunale di Monza in luogo di quello di Lodi è mero refuso, ininfluente sulla tenuta della motivazione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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