Reato continuato in esecuzione: la sopravvenuta condanna impone la rivalutazione del vincolo (Cass. pen. Sez. I n. 35868 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, la preclusione prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che consente di dichiarare inammissibile l’istanza meramente ripropositiva di una richiesta già rigettata, opera allo stato degli atti e non si estende ai fatti o alle questioni che non hanno formato oggetto della decisione anteriore. La sopravvenienza di una ulteriore condanna ovvero di un provvedimento di cumulo ex art. 663 cod. proc. pen. costituisce elemento nuovo che impone al giudice dell’esecuzione di rivalutare il nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti, anche se per alcuni di essi l’esistenza del vincolo sia già stata esclusa. Il giudice non può pertanto limitarsi a rilevare la reiterazione, ma deve esaminare partitamente le decisioni ulteriori e verificare la configurabilità della continuazione ex art. 81 cod. pen. anche solo per singoli gruppi di reati cronologicamente prossimi.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato al giudice dell’esecuzione un’istanza, principale e subordinata, di applicazione della disciplina del reato continuato. Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ha dichiarato entrambe le istanze inammissibili, revocando la precedente sentenza di condanna e ordinando l’esecuzione della pronuncia emessa a suo carico dalla Corte di appello di Genova.
Il giudice dell’esecuzione ha fondato la decisione sul rilievo che le prime cinque sentenze richiamate erano già state oggetto di due pronunce che avevano escluso l’unico disegno criminoso; tali decisioni, divenute irrevocabili, impedivano — secondo il Tribunale — ogni verifica sul vincolo anche rispetto ai fatti delle altre sentenze indicate. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, censurando la declaratoria di inammissibilità, e il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sull’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. La preclusione derivante dalla mera riproposizione configura una preclusione allo stato degli atti: essa non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della decisione precedente, come nel caso di una nuova richiesta di continuazione che, rispetto alla precedente solo parzialmente accolta, riguardi una condanna sopravvenuta costituente, nella prospettazione difensiva, il collegamento tra tutti i reati (Sez. I n. 4761 del 2024).
La Corte richiama poi il principio per cui è ammissibile, perché non meramente ripropositiva, la domanda relativa a fatti successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di cumulo ex art. 663 cod. proc. pen., che abbiano già formato oggetto di una precedente istanza: la sopravvenienza del cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali il vincolo sia già stato valutato, è elemento nuovo che impone la rivalutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti confluiti (Sez. I n. 44564 del 2019; Sez. I n. 7333 del 2012).
Su questa base il percorso motivazionale del provvedimento impugnato è giudicato carente e viziato: esso prefigura una causa di inammissibilità insussistente senza indicare le ragioni della pretesa reiteratività dell’istanza principale e di quella subordinata. Il giudice dell’esecuzione non ha esaminato partitamente le decisioni ulteriori rispetto a quelle già valutate, omettendo di verificare le condizioni dell’art. 81 cod. pen. anche solo per alcuni dei reati già considerati non avvinti dalla continuazione.
La Corte aggiunge che l’ampio arco temporale di commissione dei reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici della similare tipologia, delle singole causali e della contiguità spaziale (Sez. I n. 15625 del 2023). Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione, in forza di Corte cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato l’ordinanza in materia di continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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