Porto abusivo di arma impropria: lieve entità e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 36391 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto abusivo di arma impropria, la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato e il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità costituiscono elementi sufficienti a giustificare il diniego della diminuente della lieve entità del fatto di cui all’art. 4, comma terzo, legge n. 110/1975. Il giudizio sulla lieve entità non si esaurisce nelle sole dimensioni dello strumento atto a offendere, dovendosi valutare anche tutte le modalità del fatto e la personalità del reo che diano particolare significato al porto ingiustificato. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del porto abusivo di arma impropria impedisce la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La manifesta infondatezza del ricorso che si limiti a riproporre le censure già dedotte in appello, senza confutarne le argomentazioni, ne comporta l’inammissibilità.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 14.11.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 29.09.2023 alla pena di mesi sei di arresto e duemila euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla mancata concessione dell’attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, comma terzo, legge n. 110/1975, incentrando le censure sulla limitata lunghezza della lama del coltello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che i giudici di secondo grado avevano congruamente motivato il diniego di entrambe le richieste, richiamando l’intrinseca potenzialità offensiva dell’arma e i numerosi precedenti penali dell’imputato, sintomo di spiccata pericolosità sociale.

La sentenza impugnata ha così fatto corretta applicazione del principio per cui, in materia di porto abusivo di armi, sono sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità la presenza di gravi precedenti penali e il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, come affermato da Sez. 1, n. 13630 del 12.02.2019, Papia. Deve inoltre tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo idonee a dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato, secondo il principio di Sez. 1, n. 5038 dell’8.11.2024, dep. 2025, C.

La Corte ha poi osservato che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, relativamente al porto abusivo di un’arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., come statuito da Sez. 1, n. 20575 del 20.05.2025, Pesce e da Sez. 1, n. 13630 del 12.02.2019, Papia.

A fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si è limitato a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d’appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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