Patteggiamento, ricorso in cassazione limitato ai soli casi tassativi (Cass. pen. Sez. VII n. 36396 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è ammesso esclusivamente per i vizi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017. È pertanto inammissibile il ricorso che deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non rientrando tale censura tra le ipotesi di impugnabilità previste dalla norma. Parimenti inammissibile è l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, l’erronea qualificazione giuridica del fatto: tale censura è ammessa solo nei casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari, in data 2 aprile 2025, gli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa per i reati di cui agli artt. 612, comma secondo, 582-585 cod. pen. e agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967.
Il ricorso è articolato in due motivi: con il primo si deduce la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; con il secondo si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto. La questione giunge davanti alla Corte per stabilire se tali censure rientrino tra le ipotesi di impugnabilità consentite dalla legge in materia di patteggiamento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il ricorso è proposto per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in essa tassativamente indicate.
Quanto al primo motivo, la Corte richiama un proprio precedente (Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020) e afferma che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Tale censura non è infatti riconducibile alle ipotesi di impugnabilità tassativamente previste dalla norma.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto. Questo si configura quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza, come confermato dal precedente Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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