Prova contraria alla presunzione di esigenze cautelari per il partecipe mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 27950 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. per i gravemente indiziati del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., opera come strumento di governo dell’incertezza probatoria e sterilizza, di regola, l’autonoma rilevanza del tempo silente. Il decorso del tempo tra i fatti e la valutazione della pericolosità non è dunque sufficiente, da solo, a vincere la presunzione: può assumere rilievo solo se accompagnato da elementi esterni di dinamica dissociativa, oppure se, per la sua particolare estensione cronologica e per il contesto in cui si colloca, sia idoneo a significare in positivo l’effettiva e irreversibile cessazione del vincolo associativo. La valenza della dimensione temporale non è fissa né omogenea, ma va conformata al tipo di sodalizio, alla qualità e durata della partecipazione, alla storia personale dell’indagato. La mera incensuratezza nel periodo considerato ha rilievo ridotto, perché la conoscibilità delle iscrizioni è condizionata dall’art. 335, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice delle impugnazioni in materia di misure cautelari personali, aveva rigettato l’appello proposto dalla Procura avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva negato la custodia cautelare in carcere per una pluralità di indagati. Quanto alla posizione del partecipe qui in rilievo, il Tribunale aveva confermato la gravità indiziaria della partecipazione a un’articolazione familiare del clan mafioso, ma aveva escluso le esigenze cautelari valorizzando il tempo silente e alcuni indici corroborativi: l’assenza di un ruolo direttivo, l’età appena maggiorenne all’epoca dei fatti e la mancanza di precedenti penali.

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la scorretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sul tempo silente e il vizio di motivazione nella ponderazione degli indici di cessazione del vincolo associativo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettera dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., che configura una presunzione vincibile di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della misura carceraria. Una volta accertata la gravità indiziaria, la verifica si concentra sulla ricorrenza di elementi capaci di vincere la presunzione relativa. Il regime si applica tanto ai promotori e organizzatori quanto ai meri partecipi, perché l’unico dato rilevante è il tipo di vincolo che lega il soggetto al sodalizio, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.

La Corte ricostruisce poi il panorama giurisprudenziale sul tempo silente. Un primo orientamento, specie con riguardo alle mafie storiche, lo ritiene insufficiente se non accompagnato da indici significativi della risoluzione del rapporto, potendo operare solo in via residuale. Un orientamento diverso gli riconosce rilievo anche autonomo, ove assuma estensione non ordinaria. Un indirizzo intermedio richiede elementi idonei a superare la situazione di dubbio, posto che la presunzione detta un criterio applicabile proprio in caso di incertezza.

La Corte compone il contrasto affermando che il tempo silente non è irrilevante in sé, ma la sua attitudine a significare la cessazione del collegamento associativo va misurata in concreto. Rilevano la connotazione del sodalizio, il ruolo tipologico e concreto dell’indagato, la sua storia personale, nonché il contesto in cui il periodo si colloca: un silenzio maturato in uno scenario di inerzia investigativa pesa diversamente da quello emerso in indagini articolate con mezzi penetranti.

Applicando tali criteri, la Corte ritiene fondato il motivo. Il prevenuto aveva svolto compiti esecutivi ma pregnanti: il recupero di crediti anche mediante intimidazioni e la custodia dell’arsenale, attività che lo avevano introdotto nella sfera delle informazioni riservate del clan. Risulta contraddittoria la motivazione che svaluta tale compenetrazione. Appare inoltre sproporzionato il peso attribuito a un periodo silente di sei anni, insufficiente a segnare da solo la dissociazione, e incoerente il rilievo dato alla mera incensuratezza, che trascura i numerosi carichi pendenti maturati nel medesimo arco temporale. Il dato anagrafico, infine, imponeva semmai una riflessione critica sulla precoce introduzione nel circuito criminale.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catania per nuova valutazione alla stregua dei criteri indicati.

Nota della Redazione

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