Pene sostitutive, limite di pena nella formulazione Cartabia (Cass. pen. Sez. V n. 36405 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, il diniego della sostituzione della pena detentiva è illegittimo quando riposa sull’erroneo presupposto del superamento del limite di anni tre di reclusione previsto dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981. Nella formulazione applicabile ratione temporis per effetto dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, il limite per la detenzione domiciliare è di anni quattro di reclusione. Il giudice di merito che motivi il rigetto sulla sola ragione del superamento del limite normativo non compie un corretto esame dei presupposti applicativi, con conseguente annullamento sul punto. In materia di dosimetria, invece, la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio da una sentenza della Corte d’appello di Bari, che — dichiarata l’inammissibilità per rinuncia dei motivi afferenti alla responsabilità — ha rideterminato la pena per due ricorrenti, imputati di cinque bancarotte fraudolente relative a due distinte procedure fallimentari. La pena finale è stata fissata in anni tre e mesi quattro di reclusione ciascuno, con la riduzione per il rito.

Entrambi i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione. Un ricorrente ha censurato la sola parte relativa al trattamento sanzionatorio e al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. L’altro ha articolato due motivi: uno sulla determinazione della pena base e sugli aumenti per continuazione, l’altro, sovrapponibile al primo, sulla mancata applicazione delle pene sostitutive.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla dosimetria della pena, sollevato da un solo ricorrente, giudicandolo infondato. Richiamando gli artt. 132 e 133 cod. pen., la Suprema Corte ribadisce che la commisurazione della pena è riservata al giudice di merito e costituisce espressione di discrezionalità, insindacabile in sede di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Quanto alla lamentata duplicazione degli aumenti, la Corte esclude che la Corte territoriale abbia elevato un medesimo elemento del trattamento sanzionatorio. Ciò che è mutato rispetto alla pena originaria è il solo titolo in relazione al quale gli aumenti sono stati determinati: non più ai sensi dell’art. 219 della legge fallimentare, ma a titolo di continuazione, in applicazione dell’art. 81 cod. pen. Tanto esclude, da un lato, la prospettata duplicazione e, dall’altro, la violazione del principio di reformatio in peius, poiché la Corte d’appello ha operato un nuovo giudizio di comparazione tra circostanze in senso più favorevole all’imputato.

La Corte richiama sul punto la nota sentenza Sezioni Unite n. 40910 del 27.09.2005 (William Morales), secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda non solo la pena complessiva, ma anche i singoli elementi che la compongono; ne esclude tuttavia l’applicabilità al caso concreto, non essendo stato valutato in modo deteriore alcun elemento costitutivo del trattamento sanzionatorio.

È invece accolto il motivo relativo alla sostituzione della pena detentiva, proposto da entrambi i ricorrenti. La Corte territoriale aveva respinto la richiesta — tempestivamente avanzata all’udienza di discussione del 14 ottobre 2024 — ritenendo erroneamente superati i limiti di pena previsti dall’art. 53 della legge n. 689 del 1981. Nella formulazione applicabile ratione temporis per effetto dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, tali limiti, per la detenzione domiciliare, sono individuati non più in anni tre, ma in anni quattro di reclusione.

Essendo questa l’unica ragione fondante il diniego, la sentenza è annullata limitatamente a tale profilo, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Bari. Nel resto il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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