Inammissibile il ricorso che ripropone i motivi d’appello senza critiche specifiche (Cass. pen. Sez. VII n. 36398 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproponendo pedissequamente le censure già dedotte come motivi d’appello, non avversi in modo specifico le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Il diniego della causa di non punibilità può dunque fondarsi sulle modalità della condotta e sui precedenti dell’imputato.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado, per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 6.12.2024, ha parzialmente riformato la decisione, riducendo la pena a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda.

Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un difetto di specificità del ricorso. Al di là di una prolungata trattazione introduttiva dedicata all’istituto della particolare tenuità del fatto, il ricorrente si limita a reiterare pedissequamente il motivo d’appello e a prospettare deduzioni generiche, senza articolare critiche specifiche alle ragioni poste a base della sentenza impugnata.

Il ricorrente invoca, in particolare, la non abitualità del comportamento. La Corte osserva però che il diniego della causa di non punibilità non era fondato su tale profilo, bensì sulle modalità della condotta e sui precedenti dell’imputato. Il giudice di merito aveva valorizzato, in particolare, il fatto che il ricorrente fosse stato trovato in strada con la disponibilità di un coltello, nel periodo emergenziale Covid e in un orario in cui vigeva il divieto di circolazione.

Su questo punto la Corte ritiene che la sentenza di appello abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. Non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. A sostegno richiama Sez. VI n. 55107 dell’8.11.2018 e Sez. VII n. 10481 del 10.1.2022.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, perché si limita a riproporre le censure già dedotte come motivi di appello senza avversare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti, secondo il principio espresso da Sez. II n. 19411 del 12.3.2019. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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