Concordato in appello e rinuncia ai motivi: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 36518 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della sentenza resa all’esito del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi oggetto di rinuncia, ivi comprese quelle aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale. L’accordo delle parti, infatti, limita la cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi non rinunciati. La rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione delle misure di sicurezza, che non attengono al trattamento sanzionatorio ma a un capo autonomo della decisione. È inoltre inammissibile la censura sull’applicazione della pena detentiva concordata, ove non illegale, nonché l’istanza di pena sostitutiva formulata dopo l’accordo, perché costituisce modifica unilaterale dello stesso.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, resa all’esito di concordato in appello. Nel corso del giudizio di secondo grado le parti avevano rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, come risulta dal verbale dell’udienza.
Il primo ricorrente deduce l’erronea qualificazione giuridica del reato contestato al capo c e l’omessa motivazione sul punto. Il secondo lamenta, con il primo motivo, l’omessa motivazione sulla misura di sicurezza e, con il secondo, la violazione di legge per il mancato accoglimento dell’istanza di applicazione di pena sostitutiva, sollecitando in via subordinata la rimessione di una questione di costituzionalità. I ricorsi giungono così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che entrambi i ricorsi investono questioni oggetto di rinuncia in appello. Il verbale dell’udienza attesta che le parti hanno rinunciato ai motivi diversi da quelli afferenti alla pena, dando luogo al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Da qui l’inammissibilità delle doglianze riproposte.
Sul primo ricorso la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, è inammissibile il ricorso con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, comprese quelle di legittimità costituzionale, salvo il caso di pena illegale. L’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. II n. 50062 del 16.11.2023).
Quanto al primo motivo del secondo ricorrente, la Corte osserva che la rinuncia a tutti i motivi diversi dalla pena comprende anche la doglianza sull’applicazione delle misure di sicurezza. Queste ultime non riguardano il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione (Sez. IV n. 40683 del 03.10.2024).
Il secondo motivo è parimenti proposto per ragioni non consentite. Non si può censurare l’applicazione della pena detentiva concordata tra le parti, ove non illegale (Sez. III n. 19983 del 09.06.2020). L’istanza di pena sostitutiva, formulata dal difensore dopo l’accordo sulla pena detentiva, non poteva essere accolta: essa integra una modifica unilaterale dell’accordo, incompatibile con la struttura e la funzione dell’istituto (Sez. VI n. 7002 del 09.01.2024).
I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, per il solo primo, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso del secondo è ritenuto proposto senza colpa, in ragione dell’errato accesso dato dalla Corte di merito all’istanza di pena sostitutiva.
Nota della Redazione
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