Inammissibile il ricorso per truffa online se basato su rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 10363 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, oltre a essere meramente reiterativo di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di appello, tenda a ottenere una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza confrontarsi con gli argomenti offerti dalla sentenza impugnata. La valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, non potendo la Corte di legittimità procedere a una ‘rilettura’ degli stessi. Sono altresì inammissibili, in quanto non specifici ma solo apparenti, i motivi che si risolvono nella pedissequa ripetizione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, omettendo una critica argomentata della sentenza. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee costituisce espressione della legittima valutazione discrezionale del giudice di merito in materia di trattamento sanzionatorio e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità se non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi alla Corte di cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen..
Con il ricorso venivano dedotti molteplici motivi, concernenti la motivazione sulla responsabilità, la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’applicazione della recidiva, l’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e il bilanciamento tra circostanze eterogenee.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come i primi due motivi di ricorso, volti a contestare la motivazione posta a base della conferma della responsabilità, fossero meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di appello.
Tali motivi, secondo la Corte, miravano a ottenere una inammissibile rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza confrontarsi con gli argomenti offerti dalla Corte di merito, la cui motivazione era stata ritenuta esente da vizi logici e giuridici. La S.C. ha ribadito che esula dai propri poteri la ‘rilettura’ degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
In particolare, è stata ritenuta logica e aderente alle emergenze processuali la motivazione che fondava la responsabilità per la truffa online sulla intestazione della carta su cui era avvenuto il pagamento, non essendo emersa dalle prove raccolte l’estraneità del titolare all’azione fraudolenta.
Quanto al terzo, quarto e quinto motivo, concernenti la particolare tenuità del fatto, la recidiva e l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., la Corte li ha ritenuti non specifici e solo apparenti, in quanto si risolvevano nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza assolvere alla funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il sesto motivo, infine, è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché censurava la legittima valutazione discrezionale del giudice in materia di bilanciamento tra circostanze eterogenee, scelta che sfugge al sindacato di legittimità ove non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 640 c.p. – Truffa