Inammissibile il ricorso che reitera censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36828 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare profili di censura già prospettati in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione del giudice di merito. Quando la sentenza impugnata esponga un percorso giustificativo privo di aporie e frizioni logiche, il ricorrente che intenda dolersi della ricostruzione dei fatti deve indicare specificamente le ragioni del dissenso. La valutazione sulla sussistenza della recidiva e sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche integra un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per vizi logici o travisamento.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sua penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di tentata rapina aggravata. La Corte territoriale aveva respinto le doglianze difensive, confermando la qualificazione del fatto e la sussistenza della contestata recidiva.
Il ricorso si articola in due motivi: il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, all’omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di tentato furto e alla mancata disapplicazione della recidiva; il secondo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevandone la genericità. Il ricorrente si limita a riprodurre censure già prospettate in appello, che i giudici di merito avevano esaminato e disatteso con un percorso argomentativo privo di aporie e frizioni logiche, senza instaurare con esso alcun confronto critico. La carenza dei requisiti richiesti dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è quindi strutturale e non emendabile.
Nel merito della doglianza, la Corte rileva che i giudici di appello hanno evidenziato le risultanze processuali poste a fondamento dell’individuazione del ricorrente quale autore della rapina impropria, sottolineando la superfluità degli ulteriori accertamenti richiesti dalla difesa. La derubricazione nel reato di cui agli artt. 56-624 cod. pen. è stata esclusa in ragione del contegno violento e minaccioso tenuto verso la vittima per garantirsi l’impunità.
Quanto alla circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente assolto l’onere argomentativo, esaminando in concreto, alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le numerose precedenti condanne, e concludendo per la continuità del percorso criminoso del ricorrente.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte di merito ha rilevato l’assenza di allegazioni a sostegno dell’invocata mitigazione sanzionatoria e ha legittimamente valorizzato la biografia criminale del ricorrente. La Corte ribadisce il principio secondo cui la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., non censurabile in cassazione quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; la pena era già stata fissata al minimo edittale.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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