Dichiarazioni predibattimentali richiamate in dibattimento valgono come prova diretta (Cass. pen. Sez. VII n. 36831 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, ove siano state confermate in dibattimento, anche solo in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale. L’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne, infatti, il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell’atto utilizzato per le contestazioni. Ne consegue che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su tali dichiarazioni, senza incorrere in alcun vizio di motivazione, quando la parte offesa abbia ribadito la volontà di confermare quanto in precedenza riferito, limitandosi a segnalare un deficit mnemonico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e in appello, per il delitto di rapina aggravata. La Corte di Appello di Venezia ha confermato sia la responsabilità dell’imputato sia il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova e, in particolare, alla ritenuta sussistenza dell’elemento costitutivo della minaccia. Il ricorrente contestava il recupero probatorio delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, rilevando discrasie rispetto a quanto reso in dibattimento e sollecitando una rivalutazione della fonte dichiarativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso reitera rilievi già adeguatamente scrutinati in appello e disattesi con corretti argomenti giuridici. La difesa, in sostanza, dissente sulla valutazione della credibilità e genuinità della persona offesa, chiedendo una rivalutazione preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione esente da profili di manifesta illogicità.
La Corte territoriale aveva evidenziato che, a seguito delle contestazioni rivoltele in dibattimento, la persona offesa non ha mai negato di aver riferito, nell’immediatezza del fatto, di aver ricevuto delle minacce e di essersi sentita coartata dall’atmosfera di intimidazione creata dal ricorrente e dai complici. La stessa si era limitata a far presente il proprio deficit mnemonico e a ribadire la ferma volontà di confermare tutto quanto in precedenza dichiarato.
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, confermate anche in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente in sede dibattimentale. L’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. riguarda, infatti, il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell’atto utilizzato per le contestazioni, come affermato dai precedenti Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine e n. 10483 del 21/02/2012, Russo.
In esito a un ampio scrutinio dei contenuti dichiarativi, la Corte territoriale ha confermato l’attendibilità del dichiarante, segnalando l’oggettiva difficoltà di elaborazione del ricordo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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