Ricettazione: tenuità esclusa da disvalore e danno patrimoniale (Cass. pen. Sez. VII n. 36824 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., richiede una valutazione complessiva che tenga conto del disvalore della condotta e delle conseguenze dannose prodotte alla persona offesa. Osta alla configurabilità dell’attenuante il rilevante disvalore della vicenda, unito alle conseguenze dannose subite dall’azienda titolare dei beni, al numero dei beni ricettati e al loro non irrisorio valore. Le censure che si limitino a contestare l’apprezzamento delle risultanze processuali, prefigurando una rivalutazione o una lettura alternativa delle stesse, sono estranee al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 03.12.2024, confermava la responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di ricettazione, contestato in concorso. Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all’affermazione di responsabilità e lamentando l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità.
La questione approdava così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare la tenuta logica della motivazione del giudice di appello e la correttezza del diniego dell’attenuante.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal primo motivo, con cui il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova. Il rilievo è giudicato manifestamente infondato e riproduttivo di censure già svolte in appello, respinte dalla Corte territoriale con motivazione congrua sul piano logico e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, richiamata in più pronunce.
In particolare, il Collegio osserva che le doglianze relative al reato presupposto risultano precluse per mancata devoluzione in appello e, comunque, prive di fondamento. Dalla sentenza di primo grado emergeva che gli operanti avevano accertato, sulla base della marca e del numero di serie, la provenienza di almeno otto accumulatori dal furto commesso nel sito gestito dalla società offesa. Il dato conferma la solidità dell’impianto probatorio su cui si fonda l’affermazione di responsabilità.
La Corte ribadisce poi che le censure prospettate contestano l’apprezzamento delle risultanze processuali, prefigurandone una rivalutazione o una lettura alternativa. Tali censure sono estranee al sindacato di legittimità, perché non individuano specifici travisamenti delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito.
Quanto al secondo motivo, relativo all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., la Corte ne rileva parimenti la manifesta infondatezza. I giudici di appello avevano evidenziato come osti alla configurabilità della particolare tenuità il rilevante disvalore della vicenda e le conseguenze dannose derivate alla società offesa, oltre al numero e al non irrisorio valore delle res oggetto di ricettazione. Per le stesse ragioni non risultava riconoscibile neppure l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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