Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 36854 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che in punto di responsabilità si limiti a riproporre una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La mancanza di specificità del motivo non dipende solo dalla genericità, ma anche dall’assenza di correlazione tra la complessità della motivazione contestata e le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione. In tema di prescrizione, l’osservazione difensiva che ne contesti l’omesso rilievo d’ufficio è inammissibile se generica e priva di autosufficienza: la prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che l’interessato deve specificamente affrontare, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Trieste per fatti di truffa aggravata, contestati in più capi, commessi in concorso con altro soggetto mediante condotte coordinate e organizzate volte a indurre in errore le persone offese. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi in punto di accertamento della responsabilità e, con un ulteriore motivo, in tema di prescrizione, lamentando l’omesso rilievo d’ufficio da parte del giudice di merito.

La questione arriva davanti alla Corte suprema perché il ricorrente mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, senza però individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il primo, il secondo e il terzo motivo — relativi all’accertamento della responsabilità per alcuni capi — sono privi di concreta specificità e meramente reiterativi. Essi non si confrontano con le logiche argomentazioni della Corte d’appello e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, estranee al sindacato di legittimità.

I giudici di merito, osserva la Corte, hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, analizzando la portata delle dichiarazioni delle persone offese e la presenza di espliciti riscontri. È stata valorizzata l’azione coordinata e organizzata dei concorrenti, finalizzata a indurre in errore le persone offese, riscontrata dalle dichiarazioni del tutto concordi quanto al modus operandi.

Quanto al motivo sulla prescrizione, la Corte lo giudica totalmente generico, aspecifico e confuso, oltre che non devoluto in sede di appello. L’osservazione difensiva sull’omesso rilievo officioso è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza, perché non fornisce una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale né dimostra l’intervenuta maturazione del termine di legge.

La Corte ribadisce che la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non si risolve nel mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma implica la soluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che l’interessato deve specificamente affrontare, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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