Inammissibile il riesame cautelare se basato su rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. 2 n. 17785 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che confermi una misura cautelare personale. Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo in caso di distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito, restando preclusa al giudice di legittimità ogni rivalutazione del merito dell’elemento di prova. La stabilità dell’ordinanza genetica preclude la rivalutazione della persistenza delle esigenze cautelari in assenza di elementi idonei a introdurre un mutamento delle condizioni, non essendo sufficienti né l’espletamento dell’incidente probatorio né il passaggio del procedimento alla fase successiva alle indagini.
Il Fatto
Il Tribunale di L’Aquila, pronunciando sul riesame, aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Teramo aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione in melius della custodia cautelare in carcere applicata all’indagato per il reato di tentata estorsione. Il giudice dell’impugnazione aveva ritenuto il quadro cautelare immutato e non sufficiente il tempo decorso per ritenere superato il pericolo di reiterazione, valorizzando anche la circostanza che la persona offesa, escussa in incidente probatorio, non aveva negato le minacce, seppur implicite. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine alla valutazione delle prove, alla persistenza del pericolo di inquinamento probatorio e al principio di adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che il concetto di travisamento della prova, cui il ricorrente faceva riferimento, non corrisponde a quello elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Detto vizio è circoscritto alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio, inteso come “fotografia” neutra del “significante” e non del “significato”. Nel caso di specie, la prospettazione difensiva mirava a una rivalutazione delle risultanze dell’incidente probatorio, attività preclusa al giudice della legittimità, atteso il divieto di rilettura e re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova.
Quanto al motivo concernente la persistenza del pericolo di reiterazione, la Corte ha rilevato la preclusione derivante dalla stabilità raggiunta dall’ordinanza genetica, che impone di valutare solo l’eventuale sopravvenienza di elementi idonei a introdurre un mutamento delle condizioni. Ha quindi escluso che l’espletamento dell’incidente probatorio o l’avanzamento del procedimento all’udienza preliminare possano costituire garanzie sufficienti rispetto a potenziali subornazioni di testimoni, la cui valutazione di possibilità è stata ritenuta non manifestamente illogica e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.
Infine, in relazione al motivo sull’adeguatezza e proporzionalità della misura, la Corte ha rilevato che il giudicato cautelare copre anche il punto specifico della adeguatezza e concretezza della misura. Ha, inoltre, ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata non apparente, in quanto spiegava che la minaccia era avvenuta a distanza, tramite videochiamata, da parte di soggetto gravato da precedenti associativi e specifici, rendendo così manifestamente infondato e generico il motivo di ricorso.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all’art. 94, commi 1-bis e 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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